VALIDA LA IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO CONTENUTA IN DOCUMENTO WORD ALLEGATO AD UNA PEC. CASS N. 18529/2024

14.07.2024
l'immagina è puramente illustrativa
l'immagina è puramente illustrativa

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO - MODALITA' - CASS. N. 18529/2024 - CASS N. 17731/2024 - PEC - WORD 

INDICE

1) LA QUESTIONE;

2) LE SENTENZE DEI PRIMI DUE GRADI DI GIUDIZIO;

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

*****

[1]

LA QUESTIONE

E' valida la impugnativa di licenziamento, contenuta in un file word – di solo testo, privo della sottoscrizione del dipendente interessato, nonché dell'avvocato – inviata a mezzo pec?

[2]

LE SENTENZE DEI PRIMI DUE GRADI DI GIUDIZIO

Nei primi due gradi il ricorso veniva rigettato.-

In particolare, la Corte d'Appello di Bologna aveva affermato che, in base alle, disposizioni di legge ed ai principi della giurisprudenza, l'atto di impugnativa del licenziamento, inviato come documento informatico, doveva rispettare la disciplina dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e, quindi, ad esempio, valido solo se accompagnato da una firma digitale o da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale, a ciò autorizzato.-

Nel caso di specie, invece, non vi era un atto cartaceo scansionato (ancorché non sottoscritto dal lavoratore e/o difensore ne' digitalmente, né elettronicamente), ma vi era, allegato alla PEC, un semplice file in formato "word" (pertanto modificabile da chiunque), del tutto privo di firme e non dotato di alcuna attestazione.-

[3]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte, viceversa, ha inteso non condividere questa impostazione troppo formalistica, lontana

  • dalla previsione di legge, vale a dire l'art. 6 della legge n. 604/66, che ammette l'impugnazione del licenziamento "con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore";
  • dalla consolidata giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte[1], di impostazione sostanziale, per cui è sufficiente un qualsiasi atto che esprime la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento (fin da Cass. n. 12709 del 1997 e, da ultimo, n. 17731/2023).-

Fondamentale è che l'atto esprima la volontà inequivoca di impugnare il licenziamento.-

Nel caso di specie, ne consegue che un file "word"[2], allegato ad una PEC, seppure non firmato, rappresenta un mezzo idoneo ad impugnare un licenziamento.-

NOTE

[1] Per cui l'atto di impugnazione può provenire anche dal difensore del lavoratore (Cass. n. 9650/2021).

[2] Il caso trattato dalla sentenza n. 10883/2021 era molto simile, solo che il file allegato era un pdf e non word, ma per la Suprema Corte il problema della modificabilità dello stesso non sussisteva, in quanto, ormai, anche un file con estensione pdf può essere facilmente modificato.-

Dal box qui a sinistra puoi scaricare gratuitamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)