USO TERMINE TERME DEVE ESSERE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A STRUTTURE CHE IMPIEGANO ACQUE TERMALI. TAR LAZIO N. 3410/2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
TAGS: ✅ Diritto ✅ Diritto Amministrativo ✅ Diritto dei Consumatori ✅ Acque Termali ✅ Centri Benessere ✅ Pratiche Commerciali Scorrette ✅ Tutela del Consumatore ✅ Pubblicità Ingannevole ✅ Legge 323/2000 ✅ Regolamentazione Spa ✅ Denominazione Commerciale ✅ False Informazioni Commerciali
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) IL CONTESTO NORMATIVO;
3) IL PROBLEMA DELL'USO IMPROPRIO DELLA DENOMINAZIONE;
4) LA DECISIONE DEL TAR LAZIO
5) CONCLUSIONI.-
*****
[1] INTRODUZIONE
Immagina di prenotare un weekend in un hotel che si vanta di offrire "trattamenti con acque termali" e, appena arrivi, ti ritrovi a fare il bagno in quella che è semplice "acqua del rubinetto"!
Eppure, quel termine "termale" suonava così invitante. -
Ma cosa si intende davvero con questa espressione?
Se una struttura dichiara, e si vanta, di utilizzare "acque termali", deve trattarsi di acque che possiedono proprietà terapeutiche riconosciute, acque che sgorgano direttamente da sorgenti naturali e sono scientificamente provate per i loro benefici. -
Sul punto si registra una curiosa sentenza del Tar Lazio.-
[2] IL CONTESTO NORMATIVO
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 323 del 2000, che stabilisce l'uso esclusivo dei termini "terme", "termale", "acqua termale" e "spa (salus per aquam)" per strutture che impiegano effettivamente acque termali con riconosciuta efficacia terapeutica.-
[3] IL PROBLEMA DELL'USO IMPROPRIO DELLA DENOMINAZIONE
Negli ultimi anni, diverse strutture ricettive e centri benessere hanno utilizzato il termine "terme" pur non avendo accesso ad acque termali. Questa pratica ha generato confusione tra i consumatori, portando alla segnalazione di possibili pratiche commerciali scorrette. Nel caso di specie, l'Autorità competente aveva inizialmente ritenuto che la distinzione tra "centri benessere" e "centri termali" all'interno dei siti web fosse sufficiente a evitare fraintendimenti, ma il TAR ha stabilito che l'uso del termine nella ragione sociale o nella comunicazione pubblicitaria, di per sé, può trarre in inganno.-
[4] LA DECISIONE DEL TAR LAZIO
Il TAR ha accolto il ricorso, affermando che l'uso del termine "terme" in contesti in cui non vengono impiegate acque termali è contrario alla normativa vigente, in quanto l'utilizzo improprio del termine nella denominazione di una struttura, indipendentemente dalle informazioni fornite nei materiali promozionali, è sufficiente a indurre il pubblico in errore, violando così le norme a tutela del consumatore.-
[5] LE IMPLICAZIONI DELLA SENTENZA
L'uso del termine "terme" deve essere riservato esclusivamente a strutture che impiegano acque termali con riconosciuta efficacia terapeutica. La recente sentenza del Tar Lazio ha ribadito questo principio, chiarendo che l'impiego improprio della denominazione può indurre in errore i consumatori, facendo loro credere di accedere a trattamenti termali, mentre in realtà si tratta solo di centri benessere privi di acque di tale natura.-
La decisione potrebbe avere un impatto significativo sul settore, portando alla ridefinizione delle denominazioni di molte strutture attualmente operative.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Normativa sulle acque termali: La Legge 323/2000 stabilisce che i termini terme, termale, acqua termale e spa possono essere usati solo da strutture che impiegano acque con comprovate proprietà terapeutiche.
2️⃣ Uso improprio del termine "terme": Molti centri benessere utilizzano il termine senza avere vere acque termali, creando confusione tra i consumatori e potenzialmente ingannandoli.
3️⃣ Decisione del TAR Lazio: Il TAR ha vietato l'uso ingannevole del termine, affermando che la semplice presenza del nome "terme" nella denominazione o nella pubblicità può indurre in errore, violando le norme a tutela del consumatore.
Condividi questa pagina: