UNA VIDEOCHIAMATA EROTICA RIENTRA NELLA NOZIONE DI ATTI SESSUALI COMMESSI IN PRESENZA DI UN MINORE. CASS N. 15261/2023

17.01.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: 609 QUINQUIES CP - ESIBIZIONISMO - VIDEO CHIAMATA - CASSN. 15261/2023 - CORRUZIONE DI MINORE

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) IL REATO DI CORRUZIONE DI MINORE;

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

*****

[1]

IL FATTO

Video chiamata con atti di esibizionismo sessuale commessi in presenza di persona minore degli anni quattordici, sussiste il reato di corruzione di minore, ex art. 609 quinquies Codice Penale?

[2]

IL REATO DI CORRUZIONE DI MINORE

Il reato[1] in questione è composto da due ipotesi diverse:

  • Nel primo comma punisce il compimento di "atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere";
  • Al secondo comma punisce "chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali".-

[3]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Fino ad oggi, la giurisprudenza di legittimità[2] escludeva la possibilità della presenza fisica del minore, solo per l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 609 quinquies.-

Con la sentenza in commento, seppure con riferimento ad un giudizio cautelare[3], la Suprema Corte per la prima volta - non si registrano precedenti - ha valutato come sussistente l'ipotesi prevista dal 1 comma dell'art. 609 quinquies, pur in assenza di presenza fisica del minore, spettatore, seppure in tempo reale, da remoto di una videochiamata con atti di autoerotismo compiuti dalla interlocutrice.-

Del resto la disposizione fa riferimento alla nozione di presenza, e cioè al fatto di essere presente in un determinato luogo, o di intervenire, di assistere a qualcosa, e non anche alla presenza fisica, cosicché tale requisito può ritenersi integrato quando, come ne caso in esame, attraverso mezzi di comunicazione telematica agevolmente utilizzabili, sia consentito assistere in tempo reale e senza difficoltà al compimento di specifiche condotte, con la conseguente configurabilità del delitto di corruzione di minori quando queste abbiano carattere sessuale e siano realizzate allo scopo di far assistere i minori.-

L'attuale esistenza di mezzi di comunicazione, che consentono di condividere e mostrare fedelmente e in tempo reale il compimento di atti sessuali, consente, dunque, di ritenere punibili ai sensi del comma 1 della disposizione anche gli atti sessuali che, come nel caso in esame, siano stati realizzati a distanza ma siano stati condivisi immediatamente, nel corso del loro compimento, con un minore di quattordici anni, con la volontà di farlo assistere alla realizzazione degli atti nel corso del loro compimento, posto che il mezzo di comunicazione telematica volutamente utilizzato dall'agente consente di ritenere commessi gli atti in presenza del minore e, dunque, penalmente rilevanti anche se non finalizzati a indurre il minore medesimo a compiere o subire atti sessuali, come previsto dall'art. 609 quinquies c.p., comma 2.-

NOTE

[1] Il bene protetto è costituito dalla tutela del sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall'assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri.

[2] Ex plurimis Cass n. 14210/2019

[3] Il ricorso per Cassazione è stato presentato contro l'ordinanza del Tribunale di Bari che respingeva la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata all'imputata dal g.i.p..-

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