UN VIDEO LUDICO SU TIK TOK NON GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. TAR CAMPANIA SENTENZA N. 412/2021

27.07.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: TIK TOK - VIDEO LUDICO - NO SOSPENSIONE SERVIZIO

INDICE

1)INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA;

3) CONCLUSIONI.-

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INTRODUZIONE

Verso la fine del 2019, un agente della Polizia di Stato veniva sospesa cautelarmente dal servizio, ai sensi dell'art. 92 del DPR 3/57, per aver realizzato, e pubblicato sulla piattaforma social "Tik Tok", dei video, registrati, con il telefono cellulare, nei quali compariva, unitamente ad una collega, ambedue in divisa, esibendosi in un duetto e in una sorta di balletto.-

I due filmati - di 15 secondi e 13 secondi l'uno - venivano diffusi sul web, benché rimossi dopo poche ore dalla loro pubblicazione, suscitando, come prevedibile, parecchi commenti negativi da parte dell'utenza social.-

Avverso detta sospensione[1], l'agente ricorreva al Tar Campania che, con la sentenza in commento, stabiliva la illegittimità del provvedimento sanzionatorio.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA

Il Collegio campano, Presidente Santino Scudeller, dapprima si sofferma ad elencare quali sono gli elementi che giustificano la sospensione immediata dal servizio:

- peculiari ragioni di celerità ed urgenza, debitamente ed idoneamente rappresentate dalla Autorità, e giustificate in una ottica di non ritardabile protezione dell'interesse pubblico ad evitare la ulteriore presenza dell'agente in servizio;

- pregnanti esigenze di tutela dell'apparato e della immagine del corpo ove la ricorrente è incardinata, perseguendo, altresì, l'interesse della Amministrazione preordinato ad assicurare che l'espletamento di compiti e mansioni particolarmente delicate, sia affidato a personale dotato di peculiari caratteristiche di probità ed affidabilità,

per poi concludere che

nel caso di specie queste condizioni non ricorrevanoe la sospensione sarebbe dovuta essere preceduta da un regolare procedimento disciplinare, con tutti i presidi difensivi che esso garantisce, in quanto il disvalore della condotta è assai modesto, il tempo di diffusione limitato, nonché manca il requisito della urgenza.-

Dall'attività istruttoria/processuale era, infatti emerso che:

- la condotta contestata alla ricorrente si era sostanziata in una ripresa di pochissimi secondi, che la ritraevano in uniforme e in atteggiamenti ludici;

- la immissione sul web di tali filmati si era realizzata per uno "spatium temporis" assai esiguo;

- la rimozione dei filmati e la cancellazione dell'account della ricorrente era avvenuta in tempi assai celeri;

- la ricorrente aveva fornito oralmente delle giustificazioni -scarsa dimestichezza con l'utilizzo del dispositivo elettronico e, in particolare, del social network in questione- funzionali ad elidere ovvero a temperare il disvalore della condotta de qua.-

Di qui l'annullamento del gravato provvedimento di sospensione dal servizio.-

[3]

CONCLUSIONI

Se da un lato il Ministero aveva sanzionato l'agente, valutando la condotta indecorosa, non consona allo status di appartenente alla Polizia di Stato, il Tar Campania, con una sentenza figlia dei tempi, ha "sdoganato" di fatto l'uso - tendenzialmente ludico e scherzoso, al limite del ridicolo - dei social networks da parte di un soggetto che rappresenta lo Stato, seppure giustificandolo con la brevissima durata del filmato, (per errore, pare), restato in rete per qualche secondo (dimenticando che all'eliminazione del filmato dal social, non corrisponde, quasi mai, la cancellazione del web, in quanto lo stesso può diventare "virale" attraverso altri mezzi di diffusione, primo fra tutti whatsapp).-


[1] Basata sulla seguenti motivazione: "in ragione della pubblicazione dei due video su di un noto social network, ove la ricorrente ed una collega, in uniforme, si esibivano in attività canore e ludiche, "suscitando commenti di utenti del web lesivi dell'immagine dell'Istituzione", era venuto meno il rapporto fiduciario "per lo svolgimento delle attività istituzionali".-

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