TRE MESI E NON NOVANTA GIORNI PER PROPORRE QUERELA. CASS. N. 789/2024

14.02.2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: QUERELA - TERMINE PRESENTAZIONE - CASS. N. 789/2024

INDICE

1 ) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

3) ALCUNE PRONUNCE SULLA SCADENZA DEL TERMINE.-

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INTRODUZIONE

Termine per presentare una querela, tre mesi o novanta giorni?

Non è una domanda rivolta ad uno studente di giurisprudenza all'esame di procedura penale, ma la questione, oggetto del presente commento, sottoposta alla Suprema Corte…

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Nel caso di specie si procedeva per il reato di diffamazione e nel ricorso per Cassazione, proposto dall'imputata, veniva sostenuta la tardività della querela per essere stata presentata oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 124 c.p, vale a dire il 13-1-2017,per fatti accaduti il 14-10-2016, cioè dopo 91 giorni.-

La Cassazione ha risolto facilmente la questione, ricordando che il termine per proporre querela è di tre mesi e non di novanta giorni, evidenziando che la scadenza di un termine stabilito a mesi, si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero di giorni, di cui è composto ogni singolo mese.- (ex plurimis Cass. n. 37353/2020; Cass. 9575/2008; Cass. 40274/2005)

Di conseguenza, nel caso di specie, il termine non era scaduto e la querela era da considerarsi assolutamente tempestiva.-

[3]

ALCUNE PRONUNCE SULLA SCADENZA DEL TERMINE

Seppure abbastanza scontata, la decisione in commento fornisce, in ogni caso, la possibilità di riportare alcune pronunce che hanno disciplinato casi particolari[1]:

  • nel caso in cui il termine di tre mesi venga a scadere in giorno festivo, è esclusa l'applicabilità del principio di prorogatio al giorno feriale immediatamente successivo (Trib. Roma 6.7.1983);
  • Qualora il reato sia contestato come commesso genericamente in un determinato mese, senza alcuna indicazione del giorno, il fatto deve ritenersi commesso, per il principio del "favor rei", nel primo giorno del mese (Cass. n. 25302/2021 e Cass. n. 51448/2019);

NOTE

[1] Tutti attinti dalla banca dati www.onelegale.wolterskluwer.it nella sezione "Codici Commentati", sotto l'art. 124 cp.- 

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