SULLA RESPONSABILITA’ DEL DISTRIBUTORE IMPORTATORE PER IL DIFETTO DEL VEICOLO. CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 492/2024

09.06.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: CODICE DEL CONSUMO - DIFETTO AUTOMOBILE - DPR N. 224/1988 - APS - AUDI PRESENS - ADAS - TRIB. LECCE N. 1820/2023 - CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 492/2024 - SISTEMA SICUREZZA ATTIVA

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) IL FATTO;

3) LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE;

4) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

INTRODUZIONE

Quando un importatore/distributore di automobili può essere considerato responsabile per il difetto produttivo – rilevante sotto il profilo della sicurezza – del veicolo, causativo di un sinistro?

Sul punto si segnala la sentenza n. 492/2024 della Corte di Appello di Lecce, che ha condannato, per l'appunto, un importatore/distributore al risarcimento del danno, in quanto non aveva contribuito alla identificazione, puntuale e precisa, del produttore del veicolo.-

Pronuncia conforme alla giurisprudenza sul punto, anche di legittimità come si vedrà, ma assolutamente paradossale se si pensa che il produttore era (è) uno dei marchi piu' famosi ed importanti al Mondo.-

[2]

IL FATTO

Un soggetto, dopo essere stato coinvolto in un sinistro, chiamava in giudizio[1], per il ristoro dei danni subiti, il distributore/importatore[2] dell'automobile, denunciando il mancato, o non corretto, funzionamento del sistema di sicurezza avanzato, progettato per migliorare la sicurezza attiva e passiva del mezzo.-

In particolare, nonostante l'impatto si fosse verificato ad una velocità modesta, tuttavia, non solo non si era attivato il sistema di sicurezza - che identifica i rischi di collisione e riduce la velocità in autonomia – ma, al contempo, si erano attivati tutti gli airbag, di cui la vettura era dotata, anomalia che configurava un grave vizio dell'automobile.-

Si costituiva il distributore/importatore eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere produttore[3] del veicolo, nonchè che il sinistro fosse attribuibile esclusivamente alla condotta del guidatore ed, infine, che l'attivazione degli airbag non era legata solo alla velocità del veicolo, ma derivava da un insieme di fattori di rischio ed, inoltre, asseriva che il sistema in alcune circostanze, tra cui i tratti di strada curvilinei, poteva non intervenire, così come specificato nel manuale d'uso.-

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1820/2023, riconosceva la legittimazione passiva del distributore/importatore e lo condannava al risarcimento del danno per il mancato funzionamento del sistema di sicurezza, causativo del sinistro.-

Avverso questa decisione, l'importatore/distributore proponeva ricorso in Appello.-

[3]

LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE

La Corte di Appello di Lecce con la sentenza[4] in commento confermava la responsabilità dell'importatore/distributore, con una motivazione giuridica che merita di essere analizzata, sia sotto il profilo della legittimazione, che quello dell'onere della prova.-

(A)

SULLA RESPONSABILITA' DELL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE

Prima di tutto, la Corte leccese evidenziava come dalla visura della società distributrice (nonché dal sito internet istituzionale) la stessa risultasse consociata del marchio internazionale, del quale riportava la stessa dicitura con l'aggiunta di "Italia".-

Sotto questo profilo, si richiama il principio, a tutela dei consumatori, espresso dalla Cassazione, in linea con le indicazioni espresse della Corte di Giustizia Europea, per cui "è produttore, ai fini della responsabilità per danno da prodotto, anche il fornitore che abbia distribuito in Italia un prodotto contrassegnato con un marchio in tutto o in parte corrispondente alla propria denominazione" (Cass. Civ. n. 29327/2017).-

Ancora, sotto altro profilo, appare fondamentale il richiamo al d. lgs. n° 206 del 2005, c.d. "Codice del consumo[5]", e successivi aggiornamenti, che all'art. 116 disciplina la "Responsabilità del fornitore", così disponendo:

"Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto."

Tale articolo prevede la responsabilità del fornitore (cioè colui il quale distribuisce il prodotto nell'esercizio di una attività commerciale) quando il produttore non sia individuato, oppure se il fornitore, trascorso un periodo di tre mesi dalla richiesta del danneggiato, non abbia comunicato all'interessato l'identità ed il domicilio del produttore.-

Nel caso di specie, secondo la Corte di Appello, sussisteva la legittimazione passiva dell'importatore/distributore, in quanto non aveva fornito indicazioni sufficienti per l'identificazione e la localizzazione di quello che, nel caso, andava riconosciuti come il reale produttore della vettura di proprietà dell'attore[6].-

(B)

ONERE DELLA PROVA

L'onere della prova – regolato dal DPR n. 224/1988 art 8 – è così suddiviso:

  • Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra il malfunzionamento ed il danno.
  • Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la sua responsabilità.-

Nel caso di specie il danneggiato aveva provato:

  • documentalmente (foto dei mezzi e fatture) il danno subito in seguito al sinistro occorsogli;
  • a mezzo di accertamento tecnico preventivo, che il sistema di sicurezza installato sulla propria autovettura non si è attivato, nonostante la velocità contenuta;
  • ulteriori anomalie nei dispositivi di sicurezza (scoppio ingiustificato di tutti gli airbags e blocco contemporaneo di tutte le cinture);
  • il nesso di causalità tra difetto e danno, poiché risultava altamente probabile che se il sistema di frenata assistita avesse funzionato, non si sarebbe verificato l'urto e, dunque, non si sarebbe prodotto il danno lamentato dall'attore.-

Viceversa, il convenuto importatore (avente gli stessi obblighi processuali del produttore) nulla aveva provato, nonostante avrebbe dovuto dimostrare che l'auto procedesse ad una velocità superiore ad 85 Km/h violando l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, ovvero che lo stato dei luoghi, magari perché il tratto di strada non era del tutto rettilineo, fosse tale da rendere indisponibile il sistema di sicurezza.-

[4]

CONCLUSIONI

La responsabilità del fornitore è la stessa alla quale è sottoposto il produttore, ma non è con essa solidale: essa, infatti, si configura come responsabilità indiretta, perché viene affermata (non sulla base di una ipotetica partecipazione del fornitore al processo produttivo ed a quello causale che ha determinato l'evento dannoso) allo scopo di indurre il fornitore a rivelare l'identità del produttore, in modo che questi risponda dei danni subiti dall'utilizzatore del bene. Il danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento, viene così liberato dall'onere di compiere indagini (che potrebbero essere anche complesse) sull'identità del produttore. Essendo il fornitore il soggetto che ha posto il danneggiato nella disponibilità del prodotto, quest'ultimo potrà rivolgersi direttamente al fornitore, che potrà sottrarsi ad ogni responsabilità permettendo l'individuazione del fabbricante o dell'importatore.-

Nel caso di specie, come detto, ciò non è avvenuto.-

NOTE

[1] Attraverso un giudizio di accertamento tecnico preventivo.-

[2] Nonché il titolare della Concessionaria dove aveva acquistato l'auto.-

[3] Facciamo chiarezza:

produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.-

importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.-

distributore: Il distributore è quella persona, fisica e giuridica, che distribuisce sul mercato un prodotto.-

[4] Emessa a meno di un anno da quella di primo grado, complimenti!

[5] Testo Unico che raccoglie gli atti legislativi e regolamentari, quasi tutti attuativi di Direttive comunitarie, aventi per oggetto la tutela dei consumatori.-

[6] Rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Papa.-

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