SULLA RESPONSABILITA’ PER DIFFAMAZIONE DEL GIORNALE ONLINE. TRIBUNALE DI TRANI N.1310/2023.
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1 ) IL FATTO
2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI.-
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IL FATTO
Un noto Pubblico Ministero agiva in giudizio contro una testata giornalistica online in quanto, a suo dire, oggetto di una di una campagna gravemente diffamatoria - con gravi conseguenze all'immagine, all'onore ed alla reputazione, anche in considerazione dell'attività di Magistrato esercitata - attuata sia con la pubblicazione sul sito del giornale di articoli e sia tramite la diffusione di detti articoli sui canali "social" dello stesso.-
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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale Civile di Trani – nella persona della Dott.ssa Roberta Picardi – dopo aver confermato la piena applicabilità della normativa sulla stampa anche alla testata telematica[1] - ha ritenuto la condotta dei convenuti non scriminata dal diritto di cronaca giudiziaria per difetto di tutti i requisiti della verità, dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riportati e della continenza.-
Per il giudicante tranese, in particolare, l'aver riportato fatti che, in quanto risalenti nel tempo fanno dubitare di un qualche interesse pubblico alla loro conoscenza, per giunta totalmente difformi dalla realtà e con una forma espositiva non adeguatamente proporzionata, integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria.-
Di conseguenza, vi è una responsabilità dell'articolista, la cui condotta sfugge quindi all'esimente del diritto di cronaca.-
Per quanto riguarda il Direttore del giornale, la sua responsabilità si fonda sulla sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, ma richiedono altresì la vigilanza "ex post" sui contenuti e sulle modalità di esposizione.-
Per quanto riguarda l'editore, proprietario della testata giornalistica, in base alla legge sulla stampa risponde in solido del danno non patrimoniale derivato dall'illegittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal quale sia derivata la lesione dell'altrui reputazione.-
Sulla diffusività del post, va detto che nella diffamazione a mezzo Facebook, l'inserimento di post diffamatori in una pagina di una testata giornalistica, facilmente accessibile a qualsiasi utente della piattaforma, comporta l'indubbia pubblicità dello scritto diffamatorio a nulla rilevando l'effettivo numero di visualizzazioni, commenti ed interazioni ottenute.-
Sui commenti ai vari post, fermo restando che il direttore della testata giornalistica non risponde dei commenti postati su di un social network perché contenitore non assimilabile alla stampa in quanto non destinato ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico (per tutte, Cass. pen. Sez. 5 - , Sentenza n. 13979 del 25/01/2021; Cass. pen. sez. 5, Sentenza n. 4873 del 14/11/2016), l'amministratore della pagina social invece risponde del danno ingiusto cagionato al destinatario dei post ingiuriosi nella misura in cui venutone a conoscenza, non abbia provveduto tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori; a nulla rilevando una eventuale rettifica che, come nel caso di specie, sia tardivo rispetto alla pubblicazione.-
In definitiva, nella sentenza in commento, il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dell'autore e dell'editore rispetto agli articoli pubblicati e della sola società editrice rispetto alla omessa tempestiva rimozione dei commenti offensivi ed ingiuriosi postati dagli utenti sulla pagina Facebook.-
NOTE
[1] Il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. È, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hosting provider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC. Ne consegue la configurabilità, anche per i direttori della testata telematica, della responsabilità prevista dall'art. 57 del codice penale che punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato.-
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