SULLA NULLITA’ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI PASSIVI BANCARI. TRIB. DI TRANI N.1301/2023.

18.10.2023

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: INTERESSI PASSIVI - CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE - ART. 117 T.U. BANCARIO - TRIB. TRANI N. 1301/2023

INDICE

1 ) IL FATTO

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI.-

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[1]

IL FATTO

Un soggetto, beneficiario di un contratto di apertura di credito in conto corrente dai primi anni '80, adiva[1] la magistratura tranese, lamentando una serie di spese, commissioni e interessi non dovuti, che avevano determinato una crescita della sua esposizione debitoria.-

In particolare, chiedeva, fra le altre cose, che fossero accertate l'illegittimità di alcune condizioni contrattuali, ovvero l'applicazione di condizioni contrastanti con le convenzioni pattizie, in relazione a tassi d'interesse debitori ultralegali ed interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale.-

[2]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale Civile di Trani – nella persona della Dott.ssa Giulia Stano – ha accolto la domanda, ordinando la restituzione in favore del correntista di un elevato importo.-

Queste le ragioni:

  • nel contratto di apertura di credito non vi erano pattuizioni relative al tasso di interessi debitori; a questo proposito si evidenzia che l'art. 117 del testo unico bancario prevede che nel caso di mancata pattuizione degli interessi si applicano: " il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione"
  • sulla clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale tale pratica anatocistica è da considerarsi radicalmente nulla, posto che essa non ha mai costituito, né oggi né in passato, un uso normativo, bensì, al più, un uso negoziale, unilateralmente imposto dalle banche ai propri clienti.[2];
  • tale indirizzo giurisprudenziale è talmente pacifico da poter essere considerato vero e proprio "diritto vivente" (v. Cass. 30 novembre 2007, n. 25016);
  • nessun rilievo alla circostanza che gli estratti conto siano stati tacitamente approvati dal correntista, posto che tale approvazione non può certo far superare la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto, la nullità di tali clausole opera oggettivamente, e non è prevista la possibilità di convalida (art. 1423 c.c.).-


NOTE

[1] Rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mancarella

[2] Ex plurimis Cass. 21095/2004 e Cass. n. 13739/2003.-

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