SULLA ESCLUSIONE DA UN CONCORSO PER UN CV NON FIRMATO. TAR SICILIA N. 679/2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) SUL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA', SUL SOCCORSO ISTRUTTORIO E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO;
3) CONCLUSIONI.-
*****
1. INTRODUZIONE
Controlli in
maniera maniacale ogni pagina, ogni riga, ogni timbro prima di inviare la PEC
per un concorso. Sembra davvero tutto ok. "Dai, un'altra ultima controllata…" e
poi spedisci.-
Mesi dopo, la sorpresa: ti viene contestato di non aver firmato il CV, come
richiesto dal bando e sei fuori dal concorso! "Ma com'è possibile?" E,
soprattutto, "quali sono le conseguenze giuridiche di questa svista? Esiste
un modo per rimediare?"
La recente sentenza del TAR Sicilia n. 679/2025 fornisce una risposta a queste
domande, rilanciando il dibattito sul rigore formale dei bandi di
concorso e sui margini – spesso ridotti all'osso – per eventuali correzioni.
2. SUL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA', SUL SOCCORSO ISTRUTTORIO E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
Il Tar Sicilia, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso principalmente in virtù del principio di autoresponsabilità dei candidati[1], secondo cui ogni partecipante deve garantire la regolarità e la completezza della documentazione presentata. Nel caso concreto, l'avviso pubblico richiedeva espressamente — a pena di inammissibilità — la presentazione di un curriculum vitae redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritto dal candidato.-
L'omessa sottoscrizione ha, quindi, determinato l'esclusione della ricorrente, nonostante la trasmissione dell'istanza via PEC, poiché il requisito formale imposto dal bando non risultava soddisfatto.-
La candidata ha poi contestato l'esclusione, chiedendo l'applicazione del soccorso istruttorio[2], sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto consentirle di integrare la documentazione mancante.-
Sul punto, il Tar – in maniera non condivisibile, per lo scrivente - ha chiarito che, nell'ambito delle procedure concorsuali, tale istituto non può sanare carenze sostanziali in documenti richiesti a pena di esclusione (ecco perché non condivisibile: mancava una firma, non il documento in sé) perché, in caso contrario, si violerebbe il principio di par condicio tra i concorrenti, poiché si darebbe ad alcuni la possibilità di correggere in corso d'opera requisiti essenziali.-
Infine, la ricorrente aveva lamentato la lesione del proprio legittimo affidamento[3], evidenziando che inizialmente la sua candidatura era stata ammessa e soltanto in un secondo momento è stata esclusa a seguito di un riesame.-
Per il Tar il lasso di tempo intercorso tra l'ammissione e l'esclusione non era sufficiente a far maturare una reale aspettativa di mantenimento in gara.-
3. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto, l'esclusione di un candidato dal concorso per la mera mancanza di sottoscrizione del curriculum vitae appare frutto di un formalismo eccessivo, in potenziale contrasto con i principi di buon andamento dell'amministrazione e con il favor partecipationis, che esigono invece la massima apertura alla partecipazione di tutti i concorrenti. L'eventuale omissione formale, infatti, non inficia la sostanza della domanda né ostacola la corretta identificazione del candidato o la valutazione dei suoi requisiti.-
In tale prospettiva, l'orientamento, rigido e severo, espresso dal TAR Sicilia n. 679/2025 – che ha confermato l'esclusione di una candidata per la mancanza della firma sul curriculum vitae – risulta in tensione con un differente indirizzo giurisprudenziale. Una parte dei giudici amministrativi (tra cui TAR Liguria sent. n. 78/2023 e TAR Lazio n. 2726/2025) ritiene che la trasmissione di un documento via PEC, se effettuata da una casella di posta elettronica certificata intestata al medesimo candidato, possa di per sé soddisfare l'esigenza di attribuire con certezza la paternità della domanda, così surrogando l'assenza di sottoscrizione autografa.-
Tale divisione giurisprudenziale, peraltro, fa emergere l'opportunità di un eventuale intervento legislativo sul punto.-
NOTE
[1] Principio di
autoresponsabilità: Regola
secondo cui il candidato è tenuto a verificare con la massima cura la
regolarità dei propri documenti, assumendosi ogni conseguenza derivante da
omissioni o errori.
Nel nostro caso, sebbene la candidata avesse inviato correttamente la
documentazione via PEC, ha trascurato di apporre la firma al CV (e di allegare
un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).
Questa "svista" è risultata fatale, poiché il bando stesso sanzionava con
l'esclusione ogni difetto di sottoscrizione.
[2] Il soccorso
istruttorio è uno strumento che consente all'Amministrazione di chiedere
integrazioni o chiarimenti sui documenti, purché non si tratti di requisiti
essenziali o di vizi insanabili.-
In sostanza, se il bando prevede la firma del CV "a pena di esclusione", la
mancanza della sottoscrizione rappresenta un vizio che non può essere sanato a
posteriori. Concedere a un singolo candidato la possibilità di correggere un
errore così rilevante altererebbe la parità di trattamento tra i concorrenti.-
[3] Legittimo affidamento: Principio in base al quale un soggetto può ragionevolmente confidare nella stabilità di un atto amministrativo, sviluppando un'aspettativa giuridicamente tutelata che quell'atto non venga ribaltato da successive decisioni. Tuttavia, nel caso esaminato dal TAR, il riesame degli atti è stato ritenuto legittimo e tempestivo, escludendo la possibilità di far valere un vero e proprio affidamento "consolidato". Se il difetto di forma emerge, l'Amministrazione deve correggere l'errore prima che la procedura si concluda, anche se ciò comporta l'esclusione di chi sembrava inizialmente ammesso.
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
📄🏛️ 1. Il caso
Il TAR Sicilia (sent. n. 679/2025) ha confermato l'esclusione di una candidata da un concorso pubblico per la mancata sottoscrizione del curriculum vitae, richiesta espressamente dal bando a pena di inammissibilità.
📄🏛️ 2. I principi in gioco
Il giudice ha richiamato il principio di autoresponsabilità e il rispetto della par condicio tra i candidati, ritenendo inapplicabile il soccorso istruttorio. Non accolta nemmeno la doglianza sul legittimo affidamento, invocato a fronte di una precedente ammissione.
📄🏛️ 3. Il dibattito giurisprudenziale
La pronuncia si pone in contrasto con altri TAR (Liguria e Lazio), che valorizzano l'invio tramite PEC personale quale elemento sufficiente a identificare il candidato. Il caso riapre la questione sull'eccesso di formalismo nei concorsi pubblici e l'esigenza di un intervento normativo chiarificatore.
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