SULLA DIFFERENZA FRA AMMONIMENTO E PROCEDIMENTO PENALE EX ART 612 BIS CP. TAR BARI N. 275/2024

21.07.2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

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INDICE

1)LA QUESTIONE;

2)ATTI PERSECUTORI ED AMMONIMENTO DEL QUESTORE;

3)SULLA DIFFERENZA FRA L'AMMONIMENTO ED IL PROCEDIMENTO PENALE .-

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[1]

LA QUESTIONE

Occupandosi del caso di un'amante tradita - che, a causa dello stato di frustrazione determinato dalla circostanza di aver appreso che il compagno non avrebbe mai lasciato la moglie, aveva assunto dei comportamenti persecutori, con il ripetuto invio di messaggi e di mail e per questo riceveva un ammonimento da parte del Questore – il Tar Bari ha effettuato una lunga, ed utile, disamina tra l'istituto dell'ammonimento e quello, successivo ed eventuale, del procedimento penale ex art. 612 bis cp.-

[2]

ATTI PERSECUTORI ED AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Il D.L. n. 11 del 2009, convertito dalla L. n. 38 del 2009, ha inserito nel codice penale l'art. 612-bis, rubricato "Atti persecutori", che punisce con pena detentiva chi "con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".-

Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, salvo i casi previsti dalla legge.

In relazione a tale fattispecie di reato lo stesso D.L. n. 11/2009, all'art 8[1], ha altresì previsto il potere di ammonimento del Questore, che, su richiesta della persona offesa, prima di proporre querela, può ammonire[2] l'autore della condotta.-

[3]

SULLA DIFFERENZA FRA L'AMMONIMENTO ED IL PROCEDIMENTO PENALE

Dal confronto tra i due articoli emerge che l'istituto dell'ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione.-

In particolare, "il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili" ( fra le tante, Consiglio di Stato, n. 2599/2015).-

Pertanto, ai fini dell'ammonimento, non occorre che si sia raggiunta la prova della commissione del reato, bensì è sufficiente il riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura[3].-

Ciò non allo scopo di anticipare in qualche modo la soglia di punibilità delle condotte astrattamente ascrivibili alla nuova fattispecie di stalking, ma al contrario per evitare che vi siano ulteriori condotte lesive, aventi anche rilevanza penale, potenziando con strumenti ad hoc quel potere di comporre bonariamente i dissidi privati riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza.-

L'intento del legislatore è quello di prevedere un sistema integrato di misure per prevenire o interrompere sul nascere, prima ancora che punire, condotte che possono creare il pericolo di verificazione di eventi molesti o lesivi.-

Viceversa, il procedimento penale per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. - presuppone l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale.-

Occorre precisare quando il fatto è commesso da soggetto, già ammonito, si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale e la pena è aumentata.-

In definitiva, si può affermare che l'Istituto dell'ammonimento rappresenta una misura preventiva, con finalità dissuasive – senza anticipare in qualche modo la soglia di punibilità - a differenza del procedimento penale vero e proprio che mira alla sanzione del responsabile del reiterato comportamento.-

NOTE

[1] In particolare l'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009 dispone come segue:

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore;

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo".

[2] Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

[3] In tal senso, è rimesso al questore il discrezionale apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'istanza, al fine di conseguire una ragionevole certezza sulla plausibilità e sulla verosimiglianza delle vicende ivi esposte, verificando la sussistenza dei presupposti costitutivi dell'esercizio del potere di ammonimento, tanto in relazione alla esecuzione di condotte reiterate, di minaccia o di molestia, quanto in relazione alla derivazione da esse di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero all'alterazione effettiva delle abitudini di vita della vittima: e ciò in coerenza con il bene giuridico tutelato dalla norma penale di riferimento, individuabile nella libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. I, 30 luglio 2019, n. 1781 e Sez. III, 28 giugno 2010, n. 2639).


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