SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FORENSE. TAR SICILIA N. 3505/2024

11.03.2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) CENNI SULLA DISCIPLINA DI ACCESSO AGLI ATTI;

3) LA SENTENZA DEL TAR;

4) CONCLUSIONI.-

*****

[1] INTRODUZIONE

Il caso in esame riguarda il diniego - con motivazioni di genericità, carenza di un interesse concreto e tutela della riservatezza - opposto da un Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense ad un'istanza di accesso agli atti, presentata dal segnalante avvocato di un procedimento disciplinare, che risultava anche incolpato in vicende connesse, per cui riteneva necessario conoscere quei documenti per esigenze difensive.-

[2] CENNI SULLA DISCIPLINA DI ACCESSO AGLI ATTI

La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990, che stabiliscono:

  • Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
  • L'accesso può essere limitato esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 24, tra cui la tutela della riservatezza, purché non prevalga il diritto di difesa.-

Nel caso specifico, il ricorrente sosteneva che la richiesta fosse giustificata dalla sua duplice posizione: autore della segnalazione e incolpato in procedimenti connessi, rendendo gli atti richiesti indispensabili per la tutela dei suoi diritti.-

[3] LA SENTENZA DEL TAR

Il Tar ha accolto il ricorso, ordinando al Consiglio Distrettuale Disciplinare di consentire l'accesso agli atti richiesti, riconoscendo che l'istanza di accesso fosse direttamente e strettamente funzionale alla tutela dei diritti del ricorrente nei procedimenti disciplinari e penali in corso;
pur riconoscendo la rilevanza della tutela della riservatezza, il Tar ha chiarito che tale diritto non può prevalere su quello di difesa, salvo che i documenti richiesti contengano dati particolarmente sensibili o sensibilissimi. Nel caso in esame, è stato escluso che gli atti richiesti rientrassero tra quelli soggetti a tutela rafforzata ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della Legge 241/1990.-

[4] CONCLUSIONI

La sentenza in commento ha riaffermato il principio per cui il diritto di difesa prevale sulla tutela della riservatezza, salvo situazioni eccezionali che coinvolgano dati particolarmente sensibili.-

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

1) Diniego di accesso agli atti – Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense ha negato l'accesso agli atti richiesto da un avvocato (segnalante e incolpato in procedimenti connessi) per genericità, mancanza di interesse concreto e tutela della riservatezza.

2) Decisione del TAR – Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo che l'accesso era essenziale per la difesa dell'avvocato e che la riservatezza non può prevalere sul diritto di difesa, salvo documenti con dati particolarmente sensibili.

3) Principio affermato – La sentenza ribadisce che il diritto di difesa ha priorità sulla riservatezza, tranne in casi eccezionali di dati altamente sensibili.

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