SUL DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO A RICEVERE QUOTA DEL TFR. TRIB. TARANTO N. 495/2024

30.08.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

TAGS: TFR - DIVORZIO - DIRITTO EX CONIUGE - LEGGE 898/70 - TRIB. TARANTO N. 495/2024

INDICE

1 ) INTRODUZIONE;

2) LA DISCPILINA PREVISTA DALLE LEGGE SUL DIVORZIO;

3) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO.-

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[1]

INTRODUZIONE

Quando l'ex consorte divorziato ha diritto ad una quota del Tfr percepito dall'altro coniuge? Se i criteri sono ben fissati dalla legge, una sentenza del Tribunale di Taranto permette l'analisi di un caso particolare.-

Nella fattispecie, una donna – rappresentata e difesa dalle Avvocatesse Carmen Calculli e Antonia Maria Fadda – rivendicava all'ex marito una quota del Tfr, da quest'ultimo ricevuto, a seguito di dimissioni, prima della fine naturale del rapporto lavorativo (pubblico).-

[2]

LA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE SUL DIVORZIO

La materia è disciplinata dall'art. 'art. 12-bis primo comma della L. 898/1970, che tanto prevede: "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza".-

In sintesi questi i presupposti affinchè l'ex coniuge possa avere diritto ad una quota del Tfr:

  • sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio;
  • il coniuge richiedente il Tfr deve essere già titolare dell'assegno divorzile e non deve aver contratto un nuovo matrimonio[1].-

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la quota spettante al coniuge divorziato è pari al quaranta per cento del TFR totale riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. -

[3]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

Nel caso di specie, l'ex marito – forse per eludere il diritto della ex moglie – non solo si era dimesso e aveva richiesto il proprio Tfr prima del tempo, ma lo aveva ceduto, integralmente , ad una società finanziaria, ottenendo immediatamente l'intero importo (che, viceversa, gli sarebbe stato corrisposto in tre rate annuali).-

Il Tribunale di Taranto[2] ha riconosciuto, sussistendone i requisiti di legge, il diritto all'ex moglie a ricevere una quota del Tfr (in realtà, Tfs, trattandosi di dipendente pubblico).-

NOTE

[1] In realtà, anche l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto (non una mera relazione sentimentale), giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass. SS. UU.. n. 32198/).-

[2] Collegio così composto: dott. Marcello MAGGI, Presidente relatore - dott.ssa Patrizia NIGRI e dott.ssa Enrica DI TURSI

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