SUL DINIEGO AL RILASCIO INIZIALE DELLA PATENTE E' COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO. COMMENTO ALLA PRONUNCIA DEL TAR PUGLIA N. 468/2020

15.09.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: PATENTE - DINIEGO - 

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE.-

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IL FATTO

Un soggetto, dopo aver ricevuto un diniego espresso al rilascio del titolo abilitativo alla guida, "stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120, comma 1, C.d.S.", formulava istanza di accesso agli atti, dai quali emergeva che il mancato rilascio della patente di guida era stato formulato, in ossequio proprio al richiamato articolo del codice della strada, poiché, dall'esame del casellario giudiziale, emergeva, tra le altre, una condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 74[1], comma 1, del D.P.R. n. 309/1990.-

Avverso questo provvedimento, veniva adito il Tar Puglia, per una serie di motivi essenzialmente incentrati "sull'eccesso di potere sotto il profilo della carente motivazione e del difetto di istruttoria con riferimento all'art. 120, comma 2, C.d.S.".-

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LA DECISIONE

Il Tar Puglia dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione della sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del giudice ordinario.-

In caso di revoca della abilitazione alla guida, secondo la giurisprudenza più recente, la stessa deve intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, non venendo in rilievo provvedimenti che costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, ma atti basati su meri accertamenti di natura vincolata (Tar Marche n. 107/2019 e Tar Campania n.1878/2019).-

Nel caso in commento, diversamente che dai precedenti sopra citati, basati su fattispecie concernenti la revoca dell'abilitazione alla guida, invece, si discute del diverso provvedimento di diniego (iniziale) di rilascio del titolo di guida, disciplinato dal comma 1 dell'art. 120 codice della strada e, sotto il profilo procedurale, dal decreto interministeriale del 24/10/2011; tuttavia, non ci sono motivi per discostarsi dal principio consolidato della natura vincolata del potere amministrativo sul punto.-

Infatti, la giurisprudenza ha affermato che, anche con riferimento al diniego di ammissione all'esame di guida, viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo, non configurandosi alcuna spendita di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, n. 3817/2015; T.A.R. Abruzzo n. 266/2013; C.d.S., Sez. IV, n. 3158/2013, da ultimo Tar Campania n. 2689/2021)

Ne consegue che la pretesa del ricorrente ha natura giuridica di diritto soggettivo (e non quindi di interesse legittimo)[2] e la cognizione sulla medesima spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale compete, nell'eventualità del fondamento delle doglianze svolte, di tutelare il diritto stesso, disapplicando l'atto lesivo (fra le tante T.A.R. Campania, Napoli, n. 379/2017; Cass, Sezioni Unite, n. 10406/2014; nonché, più di recente, T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 691/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 32/2020, nonché da ultimo T.A.R. Lazio 7928/2021).-

Tuttavia, si segnala una sentenza di contenuto contrario rispetto a quella in commento, vale a dire la n. 6329/2021 del Tar Lazio, con la quale il Giudice Amministrativo - in un caso analogo - ha ritenuto sussistente la propria competenza, accogliendo il ricorso, attraverso un articolato percorso motivazionale, del quale se ne riporta uno stralcio: "alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 22/2018, l'automatismo del diniego della patente di guida ex art. 120, commi 1 e 2, del codice della strada deve considerarsi superato quanto alle condanne di cui all'art. 73 DPR 309/1990 in relazione alla fattispecie di minore entità [...] La condanna del ricorrente, oltre a risalire a cinque anni prima della domanda per sostenere l'esame di guida, ha valutato il fatto a lui ascritto meritevole dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990 [...] La Prefettura, in casi analoghi, non può continuare ad inserire le condanne con conseguenze negative automatiche sia quanto alla concessione, che eventualmente la revoca, ma deve valutare di volta in volta la condotta successiva e le prospettive di reinserimento sociale che nel caso di specie sono state indicate nel ricorso".-

NOTE

[1] L'articolo 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, al comma 1 prevede che "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito solo con la reclusione non inferiore a venti anni".-

[2] Il diritto soggettivo è la posizione giuridica di vantaggio che spetta ad un soggetto in ordine ad un bene, nonché la tutela giuridica dello stesso in modo pieno ed immediato. L'interesse legittimo è una situazione giuridica di vantaggio che spetta ad un soggetto in ordine ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell'interesse al bene (Cass. Civ. Sez. Unite, sent. 22 luglio 1999 n. 500).-

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