SUL DIFFERIMENTO, PER MOTIVI DI SALUTE, DELLA PROVA ORALE DEL CANDIDATO AVVOCATO. CGA SICILIA N.131/2024
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1)INTRODUZIONE;
2)IL FATTO;
3) LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA .-
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INTRODUZIONE
Impedimento, certificato e per motivi di salute, del candidato alla prova orale da Avvocato, quali sono i poteri (nonché i doveri) della Commissione?
Un caso trattato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana permette di fare il punto sulla questione.-
[2]
IL FATTO
Un candidato a sostenere l'esame orale da avvocato produceva un certificato medico, dal quale si evinceva l'impossibilità di sostenere detta prova alla data prefissata; di conseguenza, la Commissione d'esame aveva soltanto due alternative: a) convocare il candidato in altra seduta; b) disporre gli appositi accertamenti sanitari per verificare la veridicità dell'impedimento rappresentato, all'esito adottando le decisioni del caso.-
Nel caso di specie, tuttavia, la Commissione decideva di dichiarare decaduto dalla prova il candidato, che impugnava tale provvedimento, assistito dall'Avv. Salvatore Giacalone.-
[3]
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA
Per il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana – che, dopo aver revocato la dichiarata decadenza, aveva ordinato una nuova convocazione per l'espletamento della prova - la decisione di dichiarare decaduto l'appellante dal diritto a sostenere la seconda prova orale dell'esame di abilitazione forense, senza un preventivo accertamento sanitario, era illegittima, in quanto inficiata da eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà[1].-
La Commissione, a fronte del certificato medico attestante il rappresentato impedimento, avrebbe dovuto disporre un accertamento medico o in alternativa convocare il candidato in un'altra seduta.-
NOTE
[1] Considerato che in precedenza la Commissione aveva già disposto il rinvio dell'esame per le medesime ragioni sanitarie rappresentate dall'interessato con la produzione in successione di due certificati medici attestanti, peraltro, la stessa patologia
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