SUL CUMULO DELLA PENSIONE QUOTA CENTO CON PRESTAZIONI LAVORATIVE OCCASIONALI E DI MODESTO VALORE ECONOMICO.

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: #PENSIONEQUOTA100 - #DIRITTOPREVIDENZIALE - #CUMULODEIREDDITI - #TRIBUNALEVICENZA - #TRIBUNALERESOLUZIONI - #LEGGE - #DECRETOLEGGE4_2019 - #LAVORODIPENDENTE - #LAVOROOCASIONALE - #RISOLUZIONILEGALI - #TRIBUNALELUCCA - #PRINCIPIODIPROPORZIONALITÀ - #INDEBITO - #SENTENZEFAVOREVOLE - #RIFORMAPREVIDENZIALE - #AVVOCATOMICHELECHIARELLO
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) "QUOTA 100" ED IL DIVIETO DI CUMULO,
3) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA N. 195/2024;
4) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCCA N. 78/2023;
5) CONCLUSIONI.-
****
[1] INTRODUZIONE
Negli ultimi anni, il regime pensionistico della "quota 100", introdotto dal Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, ha suscitato numerose controversie legali legate alla sua incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente. Sul punto si registrano due importanti sentenze la n. 195/2024 del Tribunale di Vicenza e la n. 78/2023 del Tribunale di Lucca, che affrontano in modo significativo questo tema.-
[2] "QUOTA 100" ED IL DIVIETO DI CUMULO
Il regime di pensionamento anticipato "quota 100" consente ai lavoratori di andare in pensione al raggiungimento di 62 anni di età e 38 anni di contributi, ma stabilisce, all'art. 14 del D.L. 4/2019, un rigido divieto di cumulo tra la pensione percepita e qualsiasi reddito da lavoro dipendente, con alcune limitate eccezioni per il lavoro autonomo occasionale sotto i 5.000 euro lordi annui.-
In entrambi i casi, i ricorrenti avevano percepito importi minimi per brevi attività lavorative, sollevando la questione su quale fosse l'effettiva portata del divieto di cumulo imposto dalla norma.-
[3] LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA N. 195/2024
Nel caso analizzato dalla sentenza n. 195/2024, il ricorrente, pensionato dal maggio 2019 con la "quota 100", era stato chiamato a restituire € 23.989,13 all'ente previdenziale per somme percepite indebitamente nel 2021. La controversia era nata da una prestazione come comparsa televisiva per un solo giorno, per la quale aveva ricevuto un compenso di € 78,00.-
L'ente previdenziale aveva qualificato questa prestazione come lavoro dipendente, invocando il divieto di cumulo; il Tribunale ha ritenuto che una prestazione occasionale e di entità economica così irrilevante non potesse essere equiparata a un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, escludendo la violazione della norma sulla "quota 100" ed annullando il provvedimento di recupero delle somme.-
[4] LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCCA N. 78/2023
Nella sentenza n. 78/2023, il ricorrente, anch'egli pensionato con la "quota 100", era stato coinvolto in un contenzioso con l'Ente previdenziale che gli aveva richiesto la restituzione delle somme percepite per tutto l'anno 2019, a seguito di una prestazione lavorativa temporanea di due giorni con un compenso di € 148,86.-
Anche in questo caso, l'Ente previdenziale aveva applicato rigidamente il divieto di cumulo, richiedendo il recupero dell'intero importo pensionistico percepito per l'anno in cui si era svolta la prestazione.-Tuttavia, il Tribunale di Lucca ha ritenuto sproporzionata la richiesta dell'ente, sostenendo che dovesse essere applicato il principio di proporzionalità nella valutazione delle sanzioni, disponendo, di conseguenza, che restituzione dovesse riguardare riguardare solo l'importo percepito per il lavoro svolto, e non l'intero ammontare pensionistico dell'anno.
[5] CONCLUSIONI
In entrambe le sentenze, la questione centrale ruota attorno alla corretta interpretazione dell'art. 14 del D.L. 4/2019, che vieta il cumulo tra la pensione "quota 100" e i redditi da lavoro dipendente; nei casi affrontati, la particolarità è nella circostanza che si tratta di trattamento di prestazioni lavorative occasionali e di modesto valore economico.-
Nelle pronunce in commento, assolutamente condivisibili, è stata applicata un'interpretazione flessibile, giusta, della norma, proprio perchè che il divieto di cumulo è volto a prevenire situazioni di doppia retribuzione derivante da una attività lavorativa sistematica e non a prestazioni occasionali o di breve durata, con modesta retribuzione, che non minano la finalità della legge.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
1) Controversie su "Quota 100" e divieto di cumulo: Il regime pensionistico "Quota 100" prevede il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, con eccezioni per attività occasionali a basso reddito. Tuttavia, sono sorte controversie su come applicare questa norma in casi di prestazioni lavorative minime.
2) Sentenze rilevanti: Le sentenze del Tribunale di Vicenza (n. 195/2024) e di Lucca (n. 78/2023) hanno escluso il cumulo in caso di prestazioni occasionali di modesta entità economica, annullando richieste di restituzione dell'intero importo pensionistico.
3) Interpretazione flessibile della norma: Le decisioni hanno applicato un'interpretazione flessibile e giusta della legge, sostenendo che il divieto di cumulo non si applica a prestazioni brevi e di basso valore, che non compromettono gli obiettivi del sistema pensionistico.
Condividi questa pagina: