SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE E RUMORI MOLESTI, SI AL RISARCIMENTO PER I RESIDENTI. CASS 18676/2024

28.07.2024
l'immagina è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS:  MOVIDA - CONCERTI - RUMORI MOLESTI - CASS. 18676/2024 - CASS. 14209/2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

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[1]

IL FATTO

Estate, tempo di concerti e di spettacoli organizzati dai Comuni anche per incentivare il turismo e rimpinguare le casse.-

Ma cosa succede se la situazione, sotto il profilo della tollerabilità, va ad incidere sul diritto dei residenti a non subire tali molestie ?

E' quanto accaduto nel caso sottoposto alla Cassazione, nel quale un Comune organizzava periodicamente, nel periodo estivo, manifestazioni culturali che si svolgevano in piazza.-

Alcuni abitanti, residenti in quella zona, lamentavano che, sia per l'allestimento del palco, che per lo svolgimento degli spettacoli -  che si protraevano fino a tarda notte -  si verificavano rumori che superavano la normale tollerabilità e che rendevano difficile il soggiorno, pregiudicando il godimento dell'appartamento che costoro avevano destinato a loro residenza estiva.-

Per questo motivo, trascinavano in Tribunale il Comune, che, per entrambi i gradi di giudizio, risultava soccombente.-

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Anche la Cassazione confermava le sentenze di merito, con i seguenti punti motivazionali:

  • Anche in presenza limiti previsti da leggi o regolamenti (nel caso di specie, comunale) gli stessi sono puramente indicativi, in quanto anche immissioni sotto soglia possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e dell'abitudine degli abitanti;
  • anche un ente pubblico è soggetto all'obbligo di non provocare immissioni rumorose ed "è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche";
  • l'interesse pubblico, sotteso agli spettacoli, non può giustificare il diritto del privato oltre la soglia della normale tollerabilità.-

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