SOLO L’ASL E’ LEGITTIMATA PASSIVA NEI GIUDIZI DI ESENZIONE TICKET. TRIBUNALE DI TRANI SENTENZA N. 2152/2022

11.04.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

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INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI;

3)PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI.-

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IL FATTO

Una donna conveniva in giudizio, avanti il Tribunale del Lavoro di Trani, l'Inps e l'ASL al fine di ottenere – previo accertamento della sussistenza del corrispondente requisito sanitario (invalidità in misura non inferiore al 67%) – il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alle spese sanitarie (cd. Esenzione ticket).-

L'Asl restava contumace, mentre l'Inps eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.-

[2]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale di Trani, nella persona del Giudice del Lavoro Dott. Eugenio Carmine Labella, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'INPS resistente, enunciando il seguente principio di diritto:

  • l'INPS è l'unico legittimato passivo soltanto nel procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c., perché diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale;
  • L'ASL, viceversa, è l'unica legittimata passiva nel procedimento avente ad oggetto l'erogazione della prestazione, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio, che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico.-

Ne discende che, nel giudizio in esame avente ad oggetto la richiesta di esenzione dal ticket sanitario, il soggetto passivamente legittimato è solo la ASL, atteso che quest'ultima, previo esame della apposita istanza amministrativa presentata ai sensi della L. 26 aprile 1982, n. 181, art. 12, deve verificare che la parte richiedente abbia un'invalidità pari o superiore al 67%.-

[3]

PREDECENTI GIURISPRUDENZIALI

La decisione del Tribunale del Lavoro di Trani aderisce, integralmente, all'orientamento uniforme di legittimità: "In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") appartiene in via esclusiva alle ASL [...] il difetto di legittimazione passiva (n.b. dell'INPS) può essere rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio." (ex plurimis Cass. n. 23899/2021).-

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