SI DELLA CASSAZIONE ALLA CARTA DOCENTI AI PRECARI SENTENZA N. 29661/2023

28.10.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

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INDICE

1)IL FATTO;

2)SUL RICONOSCIMENTO DEL BONUS AI PRECARI;

3)L'ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA;

4)LE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA SUPREMA CORTE;

5)LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE;

6)I PRINCIPI DI DIRITTO ENUNCIATI DALLA CASSAZIONE;

·7)CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

Nelle ultime ore, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto dei precari a ricevere il "bonus docenti", ponendo fine a quello che era stato definito il "Derby Pugliese[1]", celebrato nel rinvio pregiudiziale che il Tribunale del Lavoro di Taranto aveva promosso per cercare di risolvere il "conflitto" giurisprudenziale formatosi.-

Infatti, da un lato vi era un orientamento maggioritario[2], su tutto il territorio nazionale, che riconosceva il diritto anche ai precari di ricevere la "carta docenti", dall'altro vi era un filone minoritario, sviluppatosi all'interno del Tribunale Sezione Lavoro di Foggia (di qui la definizione di "derby"…), per cui tale beneficio, seppure riconosciuto, veniva qualificato in maniera diversa e sottoposto, ad un termine decadenziale (più che prescrizionale) .-

Il Tribunale del Lavoro di Taranto, nella persona del Dott. Cosimo Magazzino, adito da un ricorso presentato da un insegnante[3] - ora assunto a tempo indeterminato, ma, prima, precario, senza ricevere il beneficio in oggetto – seppure orientato al riconoscimento del bonus, forse affascinato dalla ricostruzione del Tribunale dauno, rimetteva la questione alla Corte di Cassazione, utilizzando il rinvio pregiudiziale, figlio della Riforma Cartabia.-

[2]

SUL RICONOSCIMENTO DEL BONUS AI PRECARI

Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che aveva introdotto la "Carta Docenti", si era scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato[4], dando luogo, in questo modo, secondo la giurisprudenza, sia in ambito interno che comunitario, ad una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato[5], senza che ciò trovasse alcun tipo di giustificazione, né sotto il profilo formativo, né sotto quello della prestazione.-

Di qui l'estensione del riconoscimento dei bonus anche ai precari[6].-

[3]

L'ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

In questo panorama si inseriscono le pronunce del Tribunale del Lavoro di Foggia[7], che, pur riconoscendo, questo va ribadito, la carta docenti ai precari, stabiliva dei limiti temporali di fruibilità, per evitare quella che era stata definita "discriminazione al contrario" rispetto agli insegnanti di ruolo.-

Questo il fulcro del ragionamento: se il beneficio – secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato[8].-

Né, sempre secondo il Tribunale foggiano, al docente precario poteva riconoscersi una situazione di maggior favore perché "discriminato" dalla normativa nazionale italiana.-

In definitiva, riconoscere tutte le annualità pretese avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo.-

Infine, per il Tribunale di Foggia, secondo quanto si legge nelle sentenze sopra indicate, "la carta docenti non ha natura di retribuzione accessoria[9] né costituisce reddito imponibile[10]", di fatto negando, addirittura, l'origine pecuniaria ed economica del beneficio.-

[4]

LE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA SUPREMA CORTE

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:

- se si potesse giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;

- se il beneficio avesse carattere retributivo o riparatorio;

- se quella derivante dalla Carta Docente fosse una obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;

- se avessero rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;

- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, fossero soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.

[5]

LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE

La Suprema Corte (Presidente Caterina Marotta e Relatore Roberto Bellè) dopo aver ricostruito i principi legislativi e giurisprudenziali, posti alla base dell'Istituto della "Carta Docenti"[11], tra cui quello, ovvio, di consentire l'aggiornamento e la formazione, tanto ha stabilito:

(A)

SULLA DIFFERENZIAZIONE DI TRATTAMENTO IN RAGIONE DELLA DURATA DELLA SUPPLENZA NEL SINGOLO ANNO SCOLASTICO

Per la Cassazione, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015[12] deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).-

Questo significa che anche ai docenti precari spetta ed in misura piena il beneficio in commento.-

(B)

SULLA NATURA DEL DIRITTO E DELLE OBBLIGAZIONI

Quale è la natura dell'obbligazione? Retributiva o riparatoria? Pecuniaria o no?

La Suprema Corte non ha dubbi, si tratta di una "obbligazione di pagamento a scopo vincolato".-

Di pagamento perché "ha l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto dallo stesso eseguito" e "a scopo vincolato[13]" perché "l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. […] diversamente attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.".-

Sulla natura dell'obbligazione, se retributiva o riparatoria, la Cassazione si limita a precisare che "già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva" e ritiene di non approfondire ulteriormente la questione.-

[C]

VINCOLI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DPCM 28 NOVEMBRE 2016

Le (non rispettate) modalità di presentazione della domanda, secondo quanto previsto dal DPCM 28 novembre 2016, producono delle conseguenze in danno dei "precari"?

No, per la Suprema Corte, in quanto "è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda, anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero negava l'esistenza di un loro diritto in proposito.".-

[D]

SULL'ADEMPIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Se in generale, per i docenti di ruolo, la previsione di legge[14] collega il diritto al bonus con l'attività didattica, consentendo, poi, un esercizio dilazionato di esso, come rendere compatibile questa norma con la situazione dei precari?

Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari "impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico[15]. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente".-

Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e, eventualmente, riceva altri incarichi, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'azione di adempimento in forma specifica, attraverso a maggior ragione se diventi di ruolo.-

Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità, in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.-

[E]

SULL'AZIONE DI RISARCIMENTO

Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.-

Si tratta di un pregiudizio a sfumature plurime, un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.-

Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.

[F]

SULLA PRESCRIZIONE

La domanda di adempimento contrattuale – anche per evitare discriminazioni alla rovescia – deve soggiacere agli stessi termini previsti per i docenti di ruolo, vale a dire cinque anni[16].-

Tale termine decorre da quando il diritto può essere fatto valere, vale a dire da quando sia consentito procedere alla registrazione telematica, onde fruire del beneficio[17].-

Alla domanda risarcitoria invece, in ossequio ai principi generali, deve riconoscersi una prescrizione decennale, che decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità.-

[6]

I PRINCIPI DI DIRITTO ENUNCIATI DALLA CASSAZIONE

Di seguito, vengono riportati i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte:

· La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero;

· Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

· Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;

· L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.-

[7]

CONCLUSIONI

Se l'esito dell'intervento della Cassazione era abbastanza scontato, ciò non abbatte l'efficacia chiarificatrice dello stesso.-

Ciò premesso, quale è la reale portata della pronuncia?

Sicuramente, la sentenza ribadisce il diritto alla percezione del bonus per i precari con incarichi fino al termine delle attività didattiche, cioè 30 giugno, sia per quelli al 31 Agosto (quelli annuali, ai posti vacanti, privi di titolari), di fatto superando anche la previsione della legge n. 103/2023 (c.d. decreto salva infrazioni) che aveva stabilito il diritto ai soli supplenti al 31 agosto.-

Ed i supplenti temporanei? La Suprema Corte sul punto non si esprime direttamente (anche perché non rientrava fra i motivi proposti), ma lascia intendere una soluzione simile a quella proposta purchè l'incarico abbia durata sostanzialmente analoga a quello annuale o fino al termine delle attività didattiche.-

NOTE

[1] Così definito dall'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, costituito in numerose cause in tutta Italia, aventi proprio ad oggetto il bonus docenti ed uno dei massimi esperti in materia.-

[2] Ad esempio TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO N. 965/2023, a firma della Presidente di Sezione, Dott.ssa Angela Arbore; N. 912/2023, a firma del Dott. Luca Caputo; N. 897/2023 a firma della Dott.ssa Floriana Dibenedetto; N. 894/2023 a firma della Dott.ssa Floriana Dibenedetto; N. 652/2023 a firma del Dott. Eugenio Carmine Labella; N. 626/2023 a firma del Dott. Luca Caputo; TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO: N. 401/2023, a firma del dott. Raffaele Lapenta; TRIBUNALE DI SIENA SEZIONE LAVORO N. 47/2023, a firma del giudice Delio Cammarosano; TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO N. 1662/2023, a firma della dott.ssa Sara Manuela Moglia; TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE LAVORO; N. 324/2023, a firma della dott.ssa Barbara Bortot; TRIBUNALE DI GORIZIA SEZIONE LAVORO N. 135/2023, a firma del Dott. Gabriele Allieri; TRIBUNALE DI CROTONE N. 495/2023 a firma del Dott. Salvatore Marinò; TRIBUNALE DI ROVIGO N. 100/2023 a firma della Dott.ssa Silvia Ferrari

[3] Rappresentato e difeso, anche nel giudizio di Cassazione, dagli Avvocati Walter Miceli e Nicola Zampieri.-

[4] Anche se, sul punto, si condivide tale percorso motivazionale: "La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa; a tal proposito, non si può dimenticare che la permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus non è affatto certa, potendo questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di cogliere altre opportunità di lavoro.".- (Trib. Bergamo n. 67/2023)

[5] Peraltro, la scelta effettuata appariva ancora più irragionevole se si considera che fra i destinatari della "Carta Docente" venivano inclusi anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, avrebbero potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno - nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.-

[6] Senza obbligo preventivo di dimostrare l'eventuale esborso economico, cioè di aver anticipato queste somme per la formazione (ex plurimis Trib. Trani sentenza n. 912/2023, a firma del Dott. Luca Caputo)

[7] Si vedano: sentenza n. 1233/2023 a firma della Dott.ssa Lilia M. Ricucci; n. 1592/2023 a firma del Presidente della Sezione Lavoro Beatrice Notarnicola; n. 1605/2023 a firma della Dott.ssa Monica Sgarro; n. 1741/2023 a firma della Dott.ssa Lilia M. Ricucci; n. 1784/2023, a firma del Dott. Ivano Caputo.-

[8] Il punto debole di questo ragionamento pare individuarsi nella circostanza che Il Tribunale di Foggia considerava equivalenti, equiparandoli, il mancato utilizzo della carta, già assegnata, al diritto di ottenere l'attribuzione della stessa.-

[9] Cioè una somma di denaro che si aggiunge alla normale retribuzione, come ad esempio gli straordinari.-

[10] Cioè la somma di tutti gli emolumenti in denaro (retribuzioni, stipendi e pensioni), indennità, premi e indennizzi vari, contingenza e straordinari), in natura o sotto forma di erogazioni liberali, corrisposti nel periodo d'imposta, decurtati delle trattenute previdenziali.-

[11] Subito precisando che la "Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto", ma evidenziando come "sia errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione[…]".-

[12] Che attribuisce il diritto al bonus solo ai docenti di ruolo.-

[13] Nota di colore: si registrava, già prima dell'intervento della Cassazione, un orientamento simile, proprio all'interno del Tribunale del Lavoro di Taranto (fra le tante, la sentenza n. 1275/2023, la n. 1190/2023 e 1047/2023, a firma della Dott.ssa Maria Leone e le n. 913/2023 e 1067/2023 a firma del Dott. Lorenzo De Napoli); in realtà, anche in quel di Bergamo: fra le tante si vedano la 67/2023 e la 401/2023, quest'ultima, a firma del dott. Raffaele Lapenta).-

[14] Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016, "la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non sia più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente".-

[15] Che non attiene alla mancata attribuzione di incarichi, ma alla cancellazione dalla graduatoria.-

[16] Sul punto, per mero scrupolo descrittivo, si evidenzia la sentenza n.38/2023 del Tribunale del Lavoro di Vicenza, che riteneva il termine prescrizionale pari a dieci anni, in quanto "la dazione di tale somma di denaro è riconducibile alla delegazione, o accollo, o espromissione, considerato che si tratta di un bonus messo a disposizione per la formazione e non collegato in alcun modo alla retribuzione".-

[17]Tesi ampiamente condivisibile, già propria del Tribunale di Milano (sentenza n. 1662/2023, a firma della La dott.ssa Sara Manuela Moglia) nonché di quello di Venezia (sentenza n. 324/2023, a firma della dott.ssa Barbara Bortot).-

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