ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ANCHE CON UNICO EPISODIO, A CONVIVENZA CESSATA, DI VIOLENZA. CASS. N. 5171/2024
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: MALTRATTAMENTI - ADDEBITO SEPARAZIONE - DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO PENALE - CASS. N. 5171/2024
INDICE
1 ) INTRODUZIONE
2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-
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[1]
IL FATTO
Il comportamento violento di un coniuge in danno dell'altro può avere conseguenze sull'addebito della separazione, anche se tali condotte si manifestano mesi dopo la cessazione della convivenza?
[2]
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La risposta è assolutamente positiva e, nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato che – addirittura – un singolo episodio di violenza fisica (della moglie in danno del marito) ben può essere messo alla base dell'addebito della separazione, a nulla valendo la unicità dell'evento, perche tali condotte maltrattanti costituiscono violazioni, talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare l'intollerabilità della convivenza, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (si vedano, oltre a Cass. 27324/2022 a cui la decisione impugnata fa richiamo, anche Cass. 3925/2018, Cass. 7388/2017, Cass. 433/2016).-
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