SI ALLA RIMESSIONE IN TERMINI PER L’AVVOCATO CHE SEGNALA TEMPESTIVAMENTE LA DIFFICOLTA AD ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA TEAMS PER PARTECIPARE ALL’UDIENZA. (CASS. N. 29919/2022)

18.11.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: UDIENZA DA REMOTO - DIFFICOLTA' DI ACCESSO - RIMESSIONE IN TERMINI

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

[1]

IL FATTO

Durante una udienza, relativa ad un giudizio avanti il Tribunale dei Minorenni, da celebrarsi, da remoto, su teams, un avvocato, dopo aver tentato di collegarsi al link della piattaforma trasmessa dall'Ufficio giudiziario e, non essendovi riuscito, dopo aver cercato di segnalare il problema senza successo, aveva inviato, dopo circa un'ora dall'orario fissato, una pec alla cancelleria, che si riporta pedissequamente in nota[1].

Tale istanza non veniva riscontrata e, conseguentemente, il difensore impugnando il provvedimento del Tribunale dei Minorenni, in ogni caso, nel merito negativo, adiva la Corte di Cassazione, denunciando una lesione del principio costituzionale del giusto processo.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n.29919/2022, accoglieva il ricorso, con il seguente principio di diritto:

"In tema di processo da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al link della piattaforma team appositamente trasmesso dall'ufficio giudiziario ai fini della celebrazione dell'udienza, ha l'onere di segnalare tempestivamente la sussistenza dei problemi tecnici impeditivi della connessione; ai fini della rimessione in termini, bisogna tener conto anche dei tempi tecnici[2] ordinariamente occorrenti al difensore per la pertinente iniziativa dopo gli eventuali contatti avuti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all'udienza"

NOTE

[1] "Ecc.mo Magistrato, purtroppo sono ancora in attesa di partecipare all'udienza, dopo essermi collegata al link sotto richiamato. La Cancelleria però mi ha appena comunicato che il procedimento è stato discusso. Ciò premesso chiedo di poter ricevere copia del verbale e di essere autorizzato a depositare note conclusive nel termine che vorrete assegnarmi".-

[2] La Corte di Cassazione sul punto ritiene che l'invio della pec alla cancelleria del giudice, avvenuta a breve distanza (appena un'ora) dall'orario fissato per la celebrazione dell'udienza (circostanza di cui si dà atto nel provvedimento qui impugnato) rientri in quell'arco di tempo necessario al difensore per mettere in atto tutte le iniziative necessarie alla soluzione dell'inconveniente, segnalandolo dapprima alla cancelleria e successivamente, per essere rimasta senza esito, trasmettendo una e-mail come ultimo avviso della consumata irregolarità.-

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