SI ALLA DESTITUZIONE DELL’AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA CHE LAVORA COME BUTTAFUORI DURANTE UN FALSO STATO DI MALATTIA. SENTENZA 879/2022 DEL TAR BOLOGNA.
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
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INDICE
1)IL FATTO;
2)SULLA LEGITTIMITA' DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ANCHE IN CASO DI ASSOLUZIONE (PER PRESCRIZIONE) IN SEDE PENALE;
3)SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' DURANTE LO STATO DI MALATTIA;
4)LA DECISIONE DEL TAR BOLOGNA.-
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IL FATTO
Un soggetto, assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Rimini, impugnava avanti il Tar Bologna il provvedimento con il quale era stato destituito, per aver falsamente attestato uno stato di malattia, per tre giorni, con contestuale (diversa) prestazione lavorativa quale buttafuori presso una discoteca.-
Per i medesimi fatti l'ex Agente era stato rinviato a giudizio per i reati di truffa, falso ideologico e materiale, processo, poi, terminato, con una dichiarazione di intervenuta prescrizione.-
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SULLA LEGITTIMITA' DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ANCHE IN CASO DI ASSOLUZIONE (PER PRESCRIZIONE) IN SEDE PENALE.-
Sul punto non ci sono dubbi: "anche in presenza di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'Amministrazione può procedere all' all'instaurazione di un procedimento disciplinare e all'irrogazione della relativa sanzione all'esito di una valutazione sulla gravità dei fatti che hanno determinato il giudizio penale; si è, in tal senso, affermato che, laddove il giudizio penale si concluda senza un giudicato di condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si è in presenza di un giudicato di carattere assolutorio e l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati in sede penale, senza doverli ripetere".-
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SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' DURANTE LO STATO DI MALATTIA
Banalizzando sinteticamente, per motivi di economicità, la questione, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, pur dovendo il datore di lavoro provare che la malattia in questione sia simulata, ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia.-
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LA DECISIONE DEL TAR BOLOGNA
Proprio per quanto fin qui detto, il Tar Bologna ha ritenuto legittima la destituzione, in quantomotivata sulla attestazione della falsa malattia e contestuale attività lavorativa presso altro datore (seppure privato).-
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