SI AL LICENZIAMENTO DELLA CASSIERA CHE UTILIZZA LA PROPRIA TESSERA FEDELTA’ AL POSTO DEI CLIENTI. TRIBUNALE DI FOGGIA ORDINANZA DEL 30-3-2023.
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: LICENZIAMENTO - USO CARTA FEDELTA' - MINIMO ETICO - TRIBUNALE FOGGIA
INDICE
1)IL FATTO;
2)L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA.-
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IL FATTO
Una commessa veniva attinta da licenziamento disciplinare per aver utilizzato - ripetutamente, in spregio al regolamento ed alle procedure aziendali, nonché ai generali doveri di buona fede, correttezza e diligenza - la propria carta fedeltà, nel mentre prestava servizio in cassa, sugli acquisti effettuati dalla clientela, permettendole di accumulare punti e buoni sconto.-
Tale provvedimento veniva impugnato avanti il Tribunale di Foggia.-
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L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA
La Magistratura del Lavoro di Foggia, nella persona della Dott.ssa Lilia M. Ricucci, riteneva legittimo il licenziamento sul presupposto che "la condotta tenuta deve essere considerata una violazione del cd. "minimo etico[1]" ordinariamente esigibile: infatti, l'aver utilizzato la propria tessera fidelity in relazione alla spesa di clienti sprovvisti di tale tessera integra un comportamento contrario ai doveri fondamentali dell'accorta cassiera" e, dunque, il licenziamento, pur nella mancata espressa previsione nel CCNL di categoria, deve ritenersi legittimo.-
NOTE
[1] In generale, per "minimo etico" si intende la violazione dell'etica comune e dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro, nonché la violazione di norme penali.-
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