SI AL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE APRE – SENZA DOLO, MA CON GRAVE NEGLIGENZA - LE PORTE DEL SUPERMERCATO AD UN RAPINATORE. TRIBUNALE DI TIVOLI SENTENZA N. 521/2021

25.01.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: LICENZIAMENTO - RAPPORTO FIDUCIARIO - NEGLIGENZA - RAPINA - TRIBUNALE DI TIVOLI SENTENZA 521/2021

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE. LA IRRILEVANZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTA.-

[1]

IL FATTO

Un dipendente, attinto da licenziamento disciplinare per aver aperto - trovandosi da solo e prima dell'orario di apertura nel punto vendita - le porte del supermercato ad una persona sconosciuta e travisata, successivamente resasi autrice di una rapina ai danni del datore di lavoro, impugnava tale provvedimento avanti la Magistratura del Lavoro di Tivoli.-

[2]

LA DECISIONE.

LA IRRILEVANZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTA.-

La condotta del dipendente, per quanto eventualmente non dolosa, ma semplicemente colposa, è sufficiente a minare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro?

Nel caso di specie il licenziamento è stato adottato sulla base di una contestazione disciplinare, avente ad oggetto la condotta tenuta dal lavoratore, il quale aveva consentito ad un estraneo di accedere nei locali aziendali, nonostante a suo dire in maniera colposa e non certo volontaria (dolosa).-

Sul punto, la Magistratura del Lavoro di Tivoli evidenziando che

  • il lavoratore avesse omesso di adottare qualsivoglia cautela, pur trovandosi solo e prima dell'orario di apertura nel punto vendita, con grave negligenza;
  • il lavoratore avesse consentito l'ingresso di uno sconosciuto all'interno del punto vendita, senza accertarsi dell'identità della persona, che aveva bussato alla vetrata del supermercato;
  • non vi fosse alcun elemento, e prova del medesimo, che potesse giustificare e ritenere scusabile la condotta tenuta dal lavoratore,

riteneva legittimo il licenziamento, in quanto la condotta del ricorrente era idonea a recidere il vincolo fiduciario, che deve necessariamente assistere il rapporto di lavoro, senza che rilevi l'elemento soggettivo qualificabili in termini colposi, in quanto idoneo ugualmente a minare il rapporto fiduciario sotteso al contratto di lavoro, tenuto conto che la stessa (condotta) integra certamente una violazione del dovere di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro medesimo e l'elemento soggettivo non risulta certamente affievolito, non essendo stata contestata la volontarietà dell'apertura al fine di consentire la rapina, ma la grave negligenza che ha permesso di realizzarla e di non custodire correttamente i beni aziendali.-

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