SENZA FINANZIAMENTI ESTERNI NESSUN OBBLIGO DI NOMINARE MANDATARIO ELETTORALE. TRIB. NAPOLI N. 5673/2024
A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: CAMPAGNA ELETTORALE - MANDATARIO ELETTORALE - COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA - LEGGE N. 515/1993 - LEGGE N. 96/2012 - TRIB. NAPOLI N 5673/2024
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) IL FATTO;
3) IL RUOLO DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE;
4) LA PROCEDURA DI CONTESTAZIONE;
5) COS'È IL MANDATARIO ELETTORALE?
6) COSA SONO I CONTRIBUTI ESTERNI;
7) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI;
8) CONCLUSIONI.-
*****
[1] INTRODUZIONE
Nel complesso sistema della normativa elettorale italiana, la figura del mandatario elettorale e la gestione delle spese elettorali rappresentano due elementi cardine per garantire trasparenza e correttezza nel finanziamento delle campagne.-
Ma cosa accade quando un candidato decide di finanziare autonomamente la propria campagna elettorale, senza raccogliere contributi da terzi? L'obbligo di nominare un mandatario elettorale è ancora valido? Queste domande sono state al centro di un caso giuridico risolto dal Tribunale di Napoli.-
[2] IL FATTO
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Napoli aveva inflitto una sanzione amministrativa di € 5.165,00 ad una candidata alle elezioni comunali del 2021, contestandole presunte irregolarità nella gestione delle spese elettorali.-
In particolare, il Collegio sosteneva che la candidata avesse omesso di designare un mandatario elettorale, obbligatorio secondo le norme previste dall'art. 7 della Legge n. 515/1993 e dall'art. 13 della Legge n. 96/2012. La sanzione ha dato origine ad un contenzioso che ha portato la ricorrente, assistita dall'Avv. Alessandro Biamonte, a presentare opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli.-
[3] IL RUOLO DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale è un organo istituito presso ogni Corte d'Appello per vigilare sulla regolarità delle spese elettorali dei candidati e applicare eventuali sanzioni in caso di violazioni.-
I candidati devono presentare al Collegio, entro tre mesi dalla proclamazione e dalla pubblicazione dei risultati, un rendiconto dettagliato delle entrate e delle spese sostenute durante la campagna elettorale; tale documentazione viene esaminata, e in caso di irregolarità, il Collegio avvia la procedura di contestazione.-
Nel caso in questione, il Collegio aveva rilevato la mancata designazione di un mandatario elettorale da parte della candidata.-
[4] LA PROCEDURA DI CONTESTAZIONE
La procedura di contestazione delle spese elettorali è disciplinata dagli articoli 14 e 15 della Legge n. 515/1993; quando il Collegio individua una possibile irregolarità, notifica un provvedimento al candidato, invitandolo a fornire chiarimenti o ulteriori documenti giustificativi.-
Nel caso specifico, il Collegio aveva contestato l'assenza di un mandatario elettorale e ritenuto irregolari le dichiarazioni fornite dalla candidata. -
[5] COS'È IL MANDATARIO ELETTORALE?
Il mandatario elettorale è una figura obbligatoria per i candidati che intendono raccogliere fondi da terzi per finanziare la propria campagna elettorale.-
Questa figura ha il compito di gestire le operazioni finanziarie relative alla raccolta fondi tramite un conto corrente dedicato, assicurando tracciabilità e trasparenza. La nomina del mandatario deve essere formalizzata dal candidato, e il mandatario controfirma il rendiconto finanziario, certificandone la veridicità.-
[6] COSA SONO I CONTRIBUTI ESTERNI?
I contributi esterni sono fondi, donazioni o servizi ricevuti da soggetti terzi, come privati cittadini, associazioni o imprese, per sostenere una campagna elettorale.-
La normativa prevede che questi contributi siano dichiarati in modo analitico, specificando il nome del donatore e l'importo versato. Esistono limiti stringenti per evitare indebite influenze sul processo elettorale e garantire trasparenza nel finanziamento delle campagne.-
[7] LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nel caso in esame, la candidata ha dimostrato di aver finanziato interamente la propria campagna elettorale con risorse personali, senza raccogliere fondi esterni. –
Tale circostanza è stata documentata con il rendiconto delle spese, le relative fatture e l'attestazione della veridicità delle dichiarazioni fornite.-
Il giudice Marcello Amura ha accolto l'opposizione, stabilendo che l'obbligo di nominare un mandatario elettorale sussiste esclusivamente per i candidati che raccolgono fondi da terzi. Non essendosi verificata questa condizione, la sanzione è stata ritenuta infondata e annullata.-
[8] CONCLUSIONI
La sentenza del Tribunale di Napoli chiarisce in modo definitivo che l'obbligo di nominare un mandatario elettorale sussiste esclusivamente nei casi in cui il candidato intenda raccogliere fondi da terzi per finanziare la propria campagna elettorale. In assenza di contributi esterni e in presenza di un autofinanziamento completo, tale obbligo non trova applicazione, rendendo infondata ogni contestazione basata su questo presupposto.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo: