SE L’INFERMITA’ E’ LA STESSA, NO AL CUMULO FRA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E QUELLA PER CECITÀ TOTALE. TRIBUNALE DI TRANI SENTENZA N. 759/2023

16.05.2023
l'immagine è puramente illustrativa
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 A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: INDENNITA' CECITA' ASSOLUTA - INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO PER CECITA' - NO CUMULO - TRIBUNALE DI TRANI N. 759 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI.-

*****

[1]

IL FATTO

Un soggetto, già riconosciuto come invalido quale cieco ed invalido civile, con percentuale pari al 100% quale soggetto affetto da IRC in trattamento Dialitico, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale del Lavoro di Trani, l'Inps, affinchè fosse dichiarato – previo accertamento della sussistenza - il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.-

[2]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale del Lavoro di Trani, nella persona del Dott. Eugenio Carmine Labella, rigettava il ricorso, in quanto:

"«L'indennità di accompagnamento non è cumulabile con l'indennità per cecità totale, - salvo che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse - in quanto entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali».-

Nel caso di specie, dalla Consulenza Medica svolta era emerso che il ricorrente "non versasse nella impossibilità di deambulare e quindi di compiere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma, ma necessitasse di aiuto permanente di un accompagnatore quale cieco assoluto", di conseguenza proprio perché la richiesta di accompagnamento si basava sulla stessa infermità, la cecità, già oggetto di prestazione assistenziale, secondo il Tribunale tranese – aderendo all'orientamento espresso dalla Cassazione Lavoro con l'ordinanza n. 18443/2016 - ci sarebbe stata una ingiustificata duplicazione del beneficio.-

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