SE IL BAR FA RUMORE BASTA CHIUDERE LA PORTA. TAR GENOVA N. 74/2024
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: BAR - MOVIDA - SCHIAMAZZI - TAR GENOVA N. 74/2024 - TAR GENOVA N. 271/2022 - CASS. N. 1420972023
INDICE
1) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DEL TAR GENOVA.-
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IL FATTO
I più agées definirebbero questo provvedimento "lapalissiano", la mia generazione farebbe riferimento a "Quelli della Notte", nonché al mitico Catalano e le sue "ovvietà": se il locale è rumoroso e gli avventori sono chiassosi, la soluzione è quella, si di continuare a divertirsi, ma di chiudere le porte!
E' come se un Dietologo consigliasse al proprio paziente di mangiare di meno per dimagrire.-
A parte le battute, la soluzione – temporanea, in attesa del giudizio di merito – è proprio quella prospettata dal Tar Genova, qualche giorno fa.-
Giuridicamente, forse, un pò attendistica, ma nella sua "salomonicità", come vedremo, condivisibile per temporeggiare.-
[2]
LA SENTENZA DEL TAR GENOVA
Nel caso in esame, i titolari di un locale del centro storico genovese subivano la revoca della la certificazione di inizio attività (la Scia per la somministrazione di bevande) e il nulla osta acustico, a seguito di alcune segnalazioni fatte da vicini.-
In particolare, tale provvedimento si rendeva necessario a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati da tecnici specializzati e Forze dell'Ordine che avevano rilevato, all'interno di alcune abitazioni, nelle immediate vicinanze, il superamento dei limiti di rumorosità.-
I titolari del Bar impugnavano, avanti la Magistratura amministrativa, tale sanzione, eccependo che il rumore provenisse non dall'interno del locale, ma dalla "movida[1]" esterna, per la quale non potevano essere ritenuti responsabili[2].-
Il Tar Genova con l'ordinanza in commento prospettava – in attesa dell'udienza di decisione, fra mesi – l'adozione di una soluzione, quella della prosecuzione dell'attività, seppure a "porte chiuse", che potesse accontentare tutti: da un lato il vicinato, che finalmente potrà beneficiare dell'agognato silenzio e, dall'altro, i titolari del locale che, in questo modo, non dovranno rinunciare a mesi di introiti, circostanza che si sarebbe verificata con la chiusura[3] totale dello stesso.-
NOTE
[1] Fenomeno comunemente descritto come concentrazione di un elevato numero di persone in zone circoscritte che, anche a causa dell'abuso di bevande alcoliche, disturbano il riposo degli abitanti fino tarda ora.-
[2] Sul punto, lo scrivente richiama la sentenza n. 271/2022 sempre del Tar Genova, che poi ha dato vita ad un orientamento uniforme nel tribunale ligre, per cui "In caso di rumori e disagi creati dalla movida notturna, il "gestore del locale non può vigilare e intervenire nei confronti delle persone che fanno schiamazzi o disturbano nella pubblica via fuori dal suo esercizio commerciale".-
[3] Pur non del tutto conferente con l'ordinanza in commento, è opportuno evidenziare la differenza che intercorre tra il potere di chiusura di una attività da parte del Comune – con ordinanza dirigenziale e non sindacale - e quello attribuito al Questore; infatti, il primo può essere esercitato, ex art. 10 TUPS quando vi è un abuso (un cattivo uso o un uso distorto) delle autorizzazioni concesse; mentre il secondo, ex art. 100 TUPS, quando il pubblico esercizio, anche indipendentemente dalla violazione delle norme di settore, diventi causa oppure occasione di fenomeni pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dei consociati.-
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