SCOPRE CHE LA DONNA CON CUI ERA SPOSATO AVEVA CAMBIATO GENERE PRIMA DEL MATRIMONIO, CHE RESTA VALIDO. TRIB. LIVORNO N. 845/2024
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: CAMBIO DI GENERE - MATRIMONIO VALIDO - DIRITTO DI FAMIGLIA - ERRORE ESSENZIALE - TRIBUNALE LIVORNO N. 845/2024 - ARTICOLO 122 CC - RETTIFICAZIONE DI GENERE - UNIONE CONIUGALE - IDENTITÀ PERSONALE - ANNULLAMENTO MATRIMONIO - LEGGE 164/1982
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) L'ERRORE ESSENZIALE;
3) IL CASO IN ESAME;
4) CONCLUSIONI.-
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[1] INTRODUZIONE
Immaginate di costruire una vita insieme alla persona che amate, celebrando un matrimonio fondato su fiducia e progetti comuni. Poi, dopo vent'anni, scoprire che la donna che avete sposato aveva in passato un diverso genere anagrafico e aveva cambiato sesso, senza mai rivelarvelo. Una rivelazione che scuoterebbe qualsiasi relazione.-
Tuttavia, nel caso trattato dal Tribunale di Livorno, la questione non è solo emotiva ma anche giuridica. È possibile che una tale mancata comunicazione configuri un "errore essenziale" tale da invalidare il matrimonio? Nel presente articolo analizzeremo come il Tribunale abbia affrontato questo tema[1], inquadrandolo nell'ambito dell'art. 122 del Codice Civile, che regola l'annullamento del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali del coniuge.-
[2] L'ERRORE ESSENZIALE
Nel caso specifico, il marito sosteneva che, se avesse saputo fin dall'inizio della rettificazione di genere della moglie e delle cause della sua infertilità, non avrebbe contratto matrimonio: tale ignoranza rappresentava un errore essenziale sufficiente per chiedere l'annullamento del matrimonio?
L'art. 122, commi 2 e 3 del Codice Civile, stabilisce che:
"Il matrimonio può essere impugnato [...] da uno dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge."
L'errore è considerato essenziale quando:
- Riguarda una qualità personale talmente rilevante che, se fosse stata conosciuta, il consenso al matrimonio non sarebbe stato prestato;
- Tale qualità riguarda malattie fisiche o psichiche, anomalie o deviazioni sessuali tali da impedire la normale vita coniugale.-
Onere della prova: Chi richiede l'annullamento deve dimostrare come:
- La qualità personale fosse stata sconosciuta al momento del matrimonio;
- La conoscenza di tale qualità avrebbe influito sul consenso matrimoniale;
- Tale qualità abbia reso impossibile la normale vita coniugale.-
Il giudice deve quindi valutare l'impatto dell'errore in relazione alle condizioni personali, sociali e psicologiche del coniuge, escludendo paure o pregiudizi personali.-
[3] IL CASO IN ESAME
In questo caso, il matrimonio era durato 18 anni, caratterizzati da una relazione affettiva e sessuale serena e da progetti di vita condivisi, tra cui il tentativo di adozione. Il marito, pur ignorando la rettificazione di genere della moglie, non aveva subito alcun impatto negativo sulla vita coniugale.
Il Tribunale ha osservato che:
- L'infertilità della moglie era nota fin dall'inizio e il marito aveva scelto di non approfondirne le cause;
- L'assenza di conoscenza della rettificazione di genere non aveva influito sulla qualità del legame matrimoniale;
- Non vi era errore sull'identità della persona: il marito aveva sposato consapevolmente la persona con cui intendeva condividere la vita.-
Inoltre, il Tribunale aveva richiamato i principi sanciti dalla legge n. 164/1982, che tutela il diritto alla rettificazione di genere, ribadendo che tale diritto non preclude, in generale, il matrimonio e non può essere considerato di per sé un motivo di annullamento.-
[4] CONCLUSIONI
Pur comprendendo il senso di tradimento percepito dal marito, il Tribunale ha stabilito che la mancata rilevazione della rettificazione di genere non costituiva un errore essenziale, poiché non aveva minato né la relazione, né la validità del consenso matrimoniale.-
La sentenza del Tribunale di Livorno rappresenta un importante punto di riferimento per una visione moderna e inclusiva del matrimonio. Essa riconosce che il matrimonio si fonda su una relazione autentica e sulla qualità della vita condivisa, piuttosto che su dettagli del passato o sulla capacità riproduttiva.-
NOTE
[1] Un uomo, dopo 18 anni di matrimonio, scopriva per puro caso che la moglie in realtà, prima di conoscerlo, era un uomo.-
Andiamo con ordine.-
Il marito dichiarava di aver contratto matrimonio civile, precisando che dall'unione non erano nati figli, questo poiché, secondo quanto riferito dalla moglie aveva subito l'asportazione dell'utero a causa di una malattia contratta in giovane età.-
Anni dopo, a seguito di una crisi insorta dopo il rigetto della richiesta di adozione avanzata dai coniugi, gli stessi decidevano di separarsi-
Successivamente, nel corso di un'ispezione ipotecaria e catastale sui beni immobili intestati alla donna, l'uomo aveva scoperto che stessa prima di conoscerlo, era nata uomo. Pertanto, i problemi di infertilità dichiarati erano in realtà attribuibili a tale circostanza, come confermato dalla sentenza di mutamento di sesso emessa, nei primi anni 90, dal Tribunale di Livorno, con cui era stata autorizzata la rettifica dei dati anagrafici, inclusa la modifica del sesso da "maschile" a "femminile" e del nome.-