RIMBORSO SPESE GENERALI DOVUTE ANCHE IN ASSENZA DI SPECIFICA STATUIZIONE. CASS. 6902/2024

11.06.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: SPESE GENERALI - SPESE PROCESSUALI - CASS. N. 6902/2024 - SPESE FORFETTARIE 

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

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[1]

IL FATTO

Cosa succede se nel provvedimento decisorio il Giudice omette di indicare la liquidazione delle spese generali dovute all'Avvocato?

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha stabilito che il rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali, che incombe sulla parte soccombente.-

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