RIMBORSO SPESE GENERALI DOVUTE ANCHE IN ASSENZA DI SPECIFICA STATUIZIONE. CASS. 6902/2024
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: SPESE GENERALI - SPESE PROCESSUALI - CASS. N. 6902/2024 - SPESE FORFETTARIE
INDICE
1) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-
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IL FATTO
Cosa succede se nel provvedimento decisorio il Giudice omette di indicare la liquidazione delle spese generali dovute all'Avvocato?
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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha stabilito che il rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali, che incombe sulla parte soccombente.-
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