RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE ANTICIPATA PER ESPOSIZIONE AD AMIANTO. TRIB. TARANTO N. 2015/24

16.10.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: PENSIONE ANTICIPATA - MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA - TRIBUNALE DI TARANTO - AMIANTO - GIUDICE MIRIAM FANELLI - SENTENZA N. 2015/2024 - LEGGE N. 257/1992

INDICE

1) IL FATTO;

2) IL QUADRO NORMATIVO;

3) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO;

4)  PRESCRIZIONE E DECADENZA;

5) SETTIMANE CONTRIBUTIVE E REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA;

6) IL RAPPORTO TRA PENSIONE ANTICIPATA E PENSIONE QUOTA 100;

7) CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

La sentenza n. 2015/2024 del Tribunale di Taranto, emessa il 27 settembre 2024, a firma del Giudice del Lavoro Miriam Fanelli, affronta una questione complessa e articolata riguardante la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto e il riconoscimento della pensione anticipata per una lavoratrice affetta da malattia professionale asbesto-correlata.-

Nel caso di specie la lavoratrice era stata esposta all'amianto, in quanto "impiegata tecnica" a bordo di unità navali, a Taranto, per il periodo dal 1979 al 2003. Nel corso del tempo, questa esposizione aveva causato l'insorgenza di una neoplasia ovarica, che era stata riconosciuta come malattia professionale dal Tribunale di Taranto nel 2019.-

La donna aveva già ottenuto la certificazione di esposizione ad amianto per il periodo 1979-1992 e aveva avviato un nuovo procedimento per estendere tale riconoscimento anche al periodo 1993-2003; in particolare, nel giudizio in esame, chiedeva – assistita dall'Avv. Fabrizio Del Vecchio - il riconoscimento della maggiorazione contributiva per tutto il periodo di esposizione (1979-2003), il ricalcolo del numero di settimane contributive, il riconoscimento della pensione anticipata con effetto retroattivo (dal 2018), e in via subordinata la riliquidazione della pensione "quota 100" con conseguenti differenze sui ratei.-

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IL QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo rilevante si fonda principalmente sulla legge n. 257/1992, che all'art. 13 regola la maggiorazione contributiva per i lavoratori esposti all'amianto.

La legge distingue tra due tipologie di benefici contributivi:

  • Art. 13, co. 8: Si applica ai lavoratori esposti all'amianto che hanno prestato servizio per un certo numero di anni. Esso prevede la maggiorazione contributiva di 1,5 volte il numero delle settimane di esposizione per il periodo fino al 1992.
  • Art. 13, co. 7: Si applica ai lavoratori che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, e concede la maggiorazione dei contributi anche per il periodo successivo al 1992.-

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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

Nel giudizio in esame è stato provato che la donna, impiegata come tecnico navalmeccanico, aveva continuato a svolgere le stesse mansioni dal 1984 al 2012, senza alcuna variazione di qualifica o ruolo. Questo significa che, anche dopo il 1992, la sua esposizione ad amianto era continuativa e paragonabile a quella del periodo precedente, già certificata dall'INAIL.-

Inoltre, il legame tra l'esposizione all'amianto e la malattia professionale era stato dimostrato attraverso la documentazione medico-legale e la precedente sentenza del Tribunale del 2019, che aveva riconosciuto il nesso causale tra l'esposizione e la neoplasia ovarica.-

Nella sua valutazione, il Giudice tarantino ha considerato che:

  • La continuità lavorativa della ricorrente nello stesso settore e con le stesse mansioni dimostra la costante esposizione all'amianto anche dopo il 1992.
  • La neoplasia ovarica, già riconosciuta come malattia professionale asbesto-correlata, rappresenta una prova ulteriore della pericolosità dell'esposizione subita.

Pertanto, il Tribunale ha confermato il diritto della ricorrente a ottenere la maggiorazione contributiva per il periodo 1993-2003, in aggiunta a quanto già riconosciuto per il periodo 1979-1992.-

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PRESCRIZIONE E DECADENZA

Uno degli argomenti sollevati dagli enti previdenziali resistenti era la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva e la decadenza del diritto ai ratei pensionistici arretrati.

Prescrizione decennale maggiorazione contributiva: Decorrenza del termine

Secondo il codice civile italiano (art. 2935), la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, per il Tribunale ionico la prescrizione non è iniziata a decorrere dalla semplice consapevolezza dell'esposizione all'amianto (nel 2002, quando la ricorrente ottenne la prima certificazione per il periodo 1979-1992), ma piuttosto dal momento in cui la lavoratrice ha avuto la consapevolezza della malattia professionale correlata all'amianto. Questo momento è stato individuato nel 2014, quando la ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento della malattia professionale all'INAIL, oppure al massimo nel 2019, con la sentenza che ha accertato il nesso causale tra l'amianto e la malattia. Pertanto, il termine decennale non era ancora decorso quando la ricorrente ha presentato ricorso nel 2022.-

Decadenza triennale per i ratei pensionistici

Per quanto riguarda la decadenza triennale relativa ai ratei di pensione arretrati (art. 47 del DPR 639/70), il Tribunale ha chiarito che essa si applica solo ai singoli ratei maturati nel triennio precedente alla domanda giudiziale, non al diritto alla riliquidazione della pensione in sé. Questo significa che il diritto della ricorrente ai benefici contributivi non era decaduto, poiché la domanda amministrativa per la pensione anticipata è stata presentata nel 2018, e la ricorrente aveva coltivato la pretesa anche con successivi atti, fino alla proposizione del ricorso nel 2022. Il termine triennale, pertanto, non era decorso.-

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SETTIMANE CONTRIBUTIVE E REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA

Uno degli aspetti più dibattuti in questo caso riguarda il numero di settimane contributive necessarie per ottenere la pensione anticipata[1]. La questione è legata all'applicazione dell'art. 13, co. 7 e co. 8 della legge n. 257/1992, che prevede la maggiorazione dei contributi per i lavoratori esposti all'amianto, rendendo il calcolo dei contributi più complesso e legato a diverse variabili. Nel caso specifico, l'ente previdenziale aveva rigettato la prima domanda per mancanza del requisito contributivo. Il rigetto era fondato sul fatto che la donna avesse maturato 2052 settimane contributive, un numero inferiore alle 2175 settimane richieste.-

Il Tribunale ha accolto la tesi della ricorrente, riconoscendo che il calcolo delle settimane contributive per il periodo 1979-1992 dovesse essere rettificato. Le 689 settimane riconosciute con la maggiorazione contributiva ex art. 13, co. 8 (con il coefficiente moltiplicatore di 1,5) sono risultate decisive per superare il requisito contributivo necessario per accedere alla pensione anticipata.-

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IL RAPPORTO TRA PENSIONE ANTICIPATA E PENSIONE QUOTA 100

Un altro elemento interessante riguarda il passaggio della ricorrente dalla domanda di pensione anticipata alla percezione della pensione quota 100. La pensione quota 100, introdotta dal decreto-legge n. 4/2019, consente ai lavoratori di accedere alla pensione con un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contributi, indipendentemente dall'esposizione ad amianto o dalla presenza di malattie professionali.-

In questo caso, la ricorrente aveva inizialmente richiesto la pensione anticipata nel 2018, basandosi sui benefici contributivi legati all'esposizione all'amianto. Tuttavia, non ottenendo risposta positiva alla sua istanza, aveva successivamente presentato nel 2021 una domanda per la pensione "quota 100", che le era stata riconosciuta a decorrere dal luglio dello stesso anno.-

Il giudice ha escluso che la presentazione della domanda di pensione quota 100 potesse essere interpretata come una rinuncia alla domanda di pensione anticipata già presentata nel 2018. Anzi, la ricorrente aveva continuato a sostenere la propria pretesa attraverso il ricorso amministrativo presentato nel 2020 contro il rigetto della prima domanda, confermando così il suo interesse alla pensione anticipata con le maggiorazioni contributive previste per l'esposizione all'amianto.-

[7]

CONCLUSIONI

In conclusione, questa pronuncia del Tribunale di Taranto ribadisce l'importanza di un'interpretazione favorevole per il lavoratore delle normative sulla tutela previdenziale, soprattutto in casi di esposizione a sostanze nocive come l'amianto. Essa sancisce l'applicabilità dei benefici contributivi in modo continuativo per tutto il periodo di esposizione e rafforza il concetto di tutela previdenziale per chi, a seguito dell'esposizione, ha contratto gravi malattie professionali, come nel caso della lavoratrice. La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale volto a garantire i diritti previdenziali dei lavoratori in relazione al rischio amianto, tutelando i soggetti esposti anche a distanza di decenni dall'effettiva esposizione.-

NOTE

[1] La pensione anticipata è una forma di pensionamento che consente ai lavoratori di andare in pensione prima di raggiungere l'età pensionabile standard (67 anni), purché abbiano maturato un numero sufficiente di contributi previdenziali. Il concetto di pensione anticipata è regolato dal decreto-legge n. 201/2011, noto come "riforma Fornero", che prevede che i lavoratori possano accedere alla pensione anticipata al raggiungimento di un determinato numero di anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica.

I requisiti variano in base a differenti categorie e a eventuali maggiorazioni contributive, come nel caso di esposizione all'amianto o per altre categorie di lavoratori esposti a rischi professionali.-

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