RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE PER L’ADDETTO ALLA PULIZIE DEI BAGNI. TRIB. TARANTO N.1881/2023
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: MALATTIA PROFESSIONALE - ADDETTO ALLE PULIZIE - BRONCOPATIA ENFISEMATOSA - TRIB. TARANTO N. 1881/2023
INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO.-
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IL FATTO
Un soggetto[1] si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Taranto affinchè gli fosse corrisposto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, l'indennizzo conseguente al riconoscimento dell'origine professionale della malattia "broncopatia enfisematosa".-
In particolare, il ricorrente aveva lavorato per circa venti anni, quotidianamente per non meno di 8 ore e cinque giorni alla settimana, svolgendo attività di pulizie civili e bagni pubblici presso aziende in subappalto del Comune di Taranto.-
Denunciava, quindi, la riconducibilità della malattia, di cui era affetto, a tale esposizione.-
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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale del Lavoro di Taranto, nella persona della Dott.ssa Giulia Viesti, accoglieva la domanda, procedendo al riconoscimento della malattia professionale, nonostante la circostanza che il lavoratore fosse anche un tabagista:
"è possibile affermare che, i fattori di rischio presenti nell'ambiente lavorativo del ricorrente, specialmente in concorso[2] fra loro, siano corresponsabili, insieme all'abitudine tabagica, dell'insorgenza della "BPCO di tipo enfisematoso, tipo C" di cui è portatore, anche in considerazione della contemporanea e lunga durata di esposizione lavorativa (circa 20 anni) a vari agenti altamente tossici e nocivi che hanno, tra gli organi bersaglio, l'apparato respiratorio".-
NOTE
[2] SUL PRINCIPIO DELLA EQUIVALENZA DELLE CONDIZIONI
Cosa succede se la malattia potrebbe avere avuto origine da altra concausa, tipo la dipendenza da nicotina?
L'orientamento maggioritario prevede che "che la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. permane anche se il nesso eziologico è configurabile a livello di "concausa" (ovvero di "aggravamento"), sicché il datore di lavoro deve rispondere per l'intero danno, salvo che sia dimostrato che il danno si sarebbe comunque ugualmente verificato nella medesima misura".-
Va dunque rimarcato come sia priva di concreta rilevanza la questione se la causa lavorativa sia stata l'unica eziologicamente rilevante o una delle concause. Rileva solo ed esclusivamente il fatto che il giudice accerti una incidenza causale della esposizione del lavoratore a sostanze tossiche in ragione delle mansioni lavorative svolte, a nulla rilevando, invece, se questa sia stata l'unica causa di insorgenza della malattia o una delle concause: si tratta della teoria della equivalenza della condizioni.-
Secondo questa teoria anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno e' governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico e' interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni, come ad esempio quanto al tabagismo, da considerarsi, salvo prova contraria, considerato concausa dell'evento, ma non causa esclusiva.- (ex plurimis Cass. Sezione Lavoro 15762/2019;28454/2018; 27952/2018; 13954/2017; 6105/2015 ; 14615/2014; 18472/2012).-
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