REVOCATA LA QUALIFICA ALLA GUARDIA GIURATA CHE FREQUENTA PREGIUDICATI. TAR BARI N. 219/2024

26.02.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: GUARDIA GIURATA - REQUISITI - ART 138 TULPS - FREQUANTAZIONE CON PREGIUDICATI - REVOCA TITOLO - TAR BARI N. 219/2024

INDICE

1 ) INTRODUZIONE;

2) FREQUENTAZIONE CON PREGIUDICATI E REVOCA DEL TITOLO;

3) LA SENTENZA DEL TAR BARI.-

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INTRODUZIONE

La frequentazione, abituale, con pregiudicati comporta la revoca del titolo per la guardia particolare giurata?

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FREQUENTAZIONE DI PREGIUDICATI E REVOCA DEL TITOLO

La nomina a guardia particolare giurata non costituisce titolo che si acquisisce una volta per tutte, ma necessita di successivi rinnovi da adottare su istanza dell'interessato, onde consentire all'Amministrazione di effettuare periodicamente un giudizio sui requisiti di attitudine e di affidabilità per l'esercizio di un servizio di particolare rilievo pubblico, in ordine al quale l'Autorità amministrativa dispone di un'ampia sfera di discrezionalità valutativa (ex plurimis Cons. di Stato n. 2188/2006).-

Le guardie giurate, dunque, pur esterne alle forze di polizia, "devono risultare in possesso di requisiti accertati, afferenti la sfera morale e la capacità professionale, sicché la relativa verifica non può che investire, nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato" (ex plurimis Tar Puglia Bari n. 1051/2015).-

Coloro che ottengono o aspirano a ottenere la qualifica di guardia giurata devono essere consapevoli "dell'obbligo di tenere una condotta specchiata[1], improntata alla massima correttezza e rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e non adeguate ai compiti propri della qualifica (ex plurimis Cons. Stato n. 5828/2011) sicché "la relativa verifica non può non investire, nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato" (ex plurimis Tar Puglia Bari n. 1051/2015).-

A questo proposito, "la frequentazione (personale o familiare) di persone gravate da procedimenti penali assume un'indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza per porto di pistola" (ex plurimis Tar Calabria Catanzaro n. 1056/2023, n. 653/2023 e n. 337/2023; nonché Tar Puglia Lecce n. 183/2022 e Tar Campania Napoli n. 5720/2022 e Consiglio di Stato n. 8041/2022) "atteso che tali frequentazioni possono dare luogo al rischio che l'arma entri nella disponibilità delle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata". (Tar Campania Salerno n. 624/2020).-

Le frequentazioni con pregiudicati non possono portare da sole alla revoca della qualifica, "ma va, comunque, in concreto, valutata l'incidenza sotto il profilo della condotta specchiata". (Tar Campania Napoli n. 197/2022).-

Sempre sotto questo profilo: "Il provvedimento di diniego di nomina a guardia giurata può essere annullato per difetto d motivazione laddove sia fondato esclusivamente su non specificate pendenze penali e sulla circostanza che l'istante si accompagni a soggetti pregiudicati, senza identificazione né di tali soggetti né delle circostanze di tempo e di luogo degli asseriti accompagnamenti." (Tar Campania Salerno n. 928/2020).-

Senza dimenticare che "è necessario verificare anche l'entità dei precedenti penali dei soggetti frequentati, atteso che la frequentazione di esponenti della criminalità organizzata non può essere equiparata - ai fini che qui interessano - alla frequentazione di un soggetto che, ad esempio, annoveri un precedente di polizia".- (Tar Campania Napoli n. 1876/2022).-

Neanche una relazione sentimentale con una persona pregiudicata può portare alla automatica revoca del titolo, in quanto "è necessario che si dimostri come tale relazione abbia comportato un reale pregiudizio per l'attività esercitata".- (Tar Lazio Roma n. 13705/2023).-

Infine, "per una guardia giurata, la conoscenza dei precedenti penali dei soggetti che frequenta abitualmente costituisce un preciso onere, rientrante nell'ambito del livello di diligenza richiesto a tali tipologie di figure professionali" (ex plurimis Tar Puglia Bari n. 1051/2015).-

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LA SENTENZA DEL TAR BARI

Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta dai competenti organi di polizia era emerso che il soggetto aveva intrattenuto abitualmente – nonostante le varie diffide all'uopo ricevute - rapporti con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia.-

Infatti, in più occasioni era stato formalmente diffidato dalla Prefettura di Bari ad astenersi dal frequentare soggetti prevenuti o controindicati, con l'espresso avvertimento che l'eventuale reiterazione delle condotte sarebbe stata valutata negativamente in occasione dei rinnovi successivi dei titoli di guardia particolare giurata.-

Nonostante i formali richiami e inviti trasmessi dall'Amministrazione, aveva continuato a intrattenere rapporti con diversi soggetti gravati da precedenti per reati in materia di traffico, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, di armi, furto, truffa e altri reati di significativa gravità.-

In definitiva: "Coloro che aspirano a ottenere o conservare la qualifica di guardia giurata devono essere consapevoli del corrispondente obbligo a seguire una condotta improntata al massimo rispetto della legalità ed alla più risaltante integrità e probità, evitando con accortezza situazioni ambigue e, comunque, non adeguate ai compiti propri delle guardie giurate".-

NOTE

[1] Così come previsto dall'art. 138 TULPS

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