RESPONSABILE IL DATORE DI LAVORO CHE NON VERIFICA LE DOSI DI ESPOSIZIONE DEL TECNICO ADDETTO ALLE LASTRE RADIOLOGICHE. CASSAZIONE N. 679/2023.
A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: ESPOSIZIONE RAGGI - TECNICO RADIOLOGIA - CONTROLLO ESPOSIZIONE - RESPOSABILITA' DATORE DI LAVORO - CASS 679 2023
INDICE
1) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;
3) CONCLUSIONI.-
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IL FATTO
Un soggetto, dipendente Asl, ricorreva in Cassazione, contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania[1], che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale subito in conseguenza di malattia contratta quale tecnico di radiologia.-
In particolare, premesso che non era in discussione l'origine professionale della patologia del ricorrente, la Corte di Appello riteneva di escludere la responsabilità colposa del datore in quanto questi aveva assicurato i livelli generali di radioprotezione previsti dalla normativa, mentre per altro verso il datore deve proteggere dagli "effetti "deterministici" (ossia prevedibili) del superamento delle dosi soglia e non anche dagli effetti "stocastici" (che hanno solo carattere probabilistico e statistico), essendo l'obbligazione datoriale solo di mezzi e non di risultato.-
[2]
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Questo in sintesi il percorso motivazionale di accoglimento della Suprema Corte :
- per il personale medico e tecnico di radiologia sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita[2];
- l'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari, quanto all'ambiente di lavoro, dovendosi verificare, in caso di malattia derivante dall'attività lavorativa, le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per evitare l'insorgenza della malattia;[3]
- proprio nel reparto dove lavorava il ricorrente, si erano verificati altri casi di tecnopatie correlate all'esposizione[4].-
Di conseguenza, la situazione concreta richiedeva il corretto monitoraggio dell'esposizione e la sorveglianza sanitaria continua del personale esposto, viceversa - pur in presenza di una esposizione costante e pluriennale, ma non superiore nella media ai limiti legali - non erano state fatte le rilevazioni sulle dosi dell'esposizione, né visite mediche in numero adeguato secondo la specifica periodicità semestrale prescritta e che la scheda personale dosimetrica e la cartella sanitaria di rischio del lavoratore erano inficiate da gravi lacune temporali.-
NOTE
[1] Confermativa della sentenza di primo grado.-
[2] Mentre, al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino l'attribuzione, l'onere di dimostrare l'esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230 del 1995.-
[3] In un caso analogo, sentenza n. 14468/2013, la S.C., in relazione ad azione risarcitoria proposta da tecnico di reparto di radiologia di una struttura ospedaliera per malattia tumorale contratta a causa di guasti ed eccessiva emissione di radiazioni dei macchinari, aveva respinto il ricorso del datore di Iavoro avverso la decisione di merito che ne aveva affermato la responsabilità, non avendo egli fornito la prova di avere adottato tutte le misure utili a prevenire i rischi legati alla prestazione lavorativa.-
[4] Vale a dire leucemia di una lavoratrice, poi deceduta, e altra anomala patologia per diverso lavoratore addetto al reparto.-
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