REATO DI MOLESTIE PER LA EX MOGLIE CHE SOLLECITA CON INSISTENZA MANTENIMENTO TRAMITE WHATSAPP. CASS N. 44477/2024

02.01.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

TAGS: MOLESTIE - PETULANZA - REATO DI MOLESTIE - ARTICOLO 660 C.P. - MESSAGGI WHATSAPP - - CASS N. 44477/2024  

INDICE

1. INTRODUZIONE;

2. I FATTI DI CAUSA;

3. LA NOZIONE DI MOLESTIA E PETULANZA;

4. LA CONFIGURABILITÀ DELLA MOLESTIA CON MESSAGGI TELEFONICI;

5. CONCLUSIONI.-

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[1] INTRODUZIONE

Un'azione formalmente lecita, come la richiesta di pagamento degli alimenti, può configurare il reato di molestie? Sul punto si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 44477/2024, affrontando un caso particolare. La vicenda è incentrata sull'uso di applicazioni di messaggistica istantanea, in particolare WhatsApp, per reiterate richieste di pagamento degli alimenti da parte di una donna separata. Sebbene il fine delle richieste fosse formalmente legittimo, le modalità adottate sono state giudicate invasive, al punto da configurare un comportamento molesto.-

[2] I FATTI DI CAUSA

La vicenda trae origine dalla denuncia di un uomo che aveva ricevuto numerosi messaggi vocali e scritti inviati dalla sua ex moglie tramite WhatsApp. Questi messaggi, inizialmente finalizzati al sollecito del pagamento del mantenimento per i figli minori, avevano assunto toni offensivi e arroganti, aumentando in frequenza, fino a risultare opprimenti.-

Tra gli aspetti rilevanti della vicenda:

  • L'invio di messaggi anche tramite il telefono cellulare del figlio minore, utilizzato per aggirare il blocco del numero dell'ex moglie da parte della vittima;
  • L'istigazione del figlio minore a inviare messaggi vocali al padre, aggravando ulteriormente la situazione.-

Tali comportamenti avevano indotto il destinatario a presentare denuncia per il carattere invadente e persistente della comunicazione.-

[3] LA NOZIONE DI MOLESTIA E PETULANZA

Il reato di molestia (art. 660 c.p.) si configura in presenza di due elementi essenziali:

1. Condotta oggettivamente molesta: atti che disturbano la sfera di libertà altrui, intesa come il diritto a vivere senza intrusioni indebite o pressioni eccessive;

2. Petulanza o biasimevole motivo: un comportamento invadente, arrogante o privo di giustificazione accettabile.-

La Suprema Corte ha ribadito che anche un'azione formalmente lecita, come la richiesta di pagamento degli alimenti, può configurare il reato di molestia se attuata con modalità che superano i limiti dell'ordinaria tollerabilità. L'esercizio di un diritto, come il recupero del mantenimento, non esclude infatti la punibilità quando il comportamento adottato risulti idoneo a molestare la controparte.-

[4] LA CONFIGURABILITÀ DELLA MOLESTIA CON MESSAGGI TELEFONICI

La sentenza si è soffermata in modo dettagliato sull'uso di WhatsApp come mezzo per perpetrare le molestie. La Corte ha confermato che anche l'invio di messaggi vocali o scritti configura molestia ai sensi dell'art. 660 c.p., indipendentemente dalla possibilità del destinatario di bloccare il mittente. L'elemento centrale è il carattere invasivo del mezzo utilizzato e la pressione reiterata esercitata, non la capacità della vittima di interrompere la comunicazione.-

Tra gli aspetti qualificanti del caso:

  • Ripetitività: il numero considerevole di messaggi, inviati a ogni ora del giorno, aveva contribuito a creare un contesto di oppressione;
  • Strumentalizzazione di terzi: l'utilizzo del telefono del figlio minore per aggirare il blocco del numero aveva aggiunto un ulteriore elemento di gravità;
  • Tono e contenuto: i messaggi erano spesso caratterizzati da linguaggio arrogante, offensivo e volto a esercitare pressione indebita sul destinatario.-

[5] CONCLUSIONI

La decisione della Corte si colloca in un filone giurisprudenziale già consolidato, come nella sentenza n. 37974/2021, che ha stabilito che l'uso di messaggistica istantanea può integrare il reato di molestia, sottolineando la capacità invasiva di tali strumenti.-

Molto importante, infine, è sottolineare come "La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto", ex art. 131 cp, non può trovare applicazione in relazione al reato di molestia ex art. 660 cod. pen. nel caso di reiterazione della condotta tipica, proprio come nella fattispecie in commento.-

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

CASO GIURIDICO: Sentenza n. 44477/2024: la Corte ha affrontato il reato di molestie tramite WhatsApp legato a reiterate richieste di alimenti.

DINAMICA DEI FATTI: Numerosi messaggi offensivi e opprimenti inviati dall'ex moglie, anche attraverso il cellulare del figlio minore per aggirare il blocco.

NOZIONE DI MOLESTIA Si configura per condotte invasive e petulanti, anche se legate a richieste formalmente lecite. 

MESSAGGI TELEFONICI: La Corte conferma che la ripetitività, il tono offensivo e l'uso di terzi possono integrare il reato (art. 660 c.p.).

NON PUNIBILITA': Reiterazione del comportamento esclude l'applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

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