QUANDO SI CONSIDERA PERFEZIONATO IL DEPOSITO A MEZZO PEC? COMMENTO ALLA SENTENZA N. 27654/2022 DELLA CASSAZIONE

29.09.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: DEPOSITO TELEMATICO - PEC - QUANDO SI PERFEZIONA

INDICE

1)INTRODUZIONE;

2)IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DELLA CASSAZIONE;

3) CONCLUSIONI.-

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[1]

INTRODUZIONE

Il deposito telematico: croce e delizia di ogni avvocato, da un lato supporto indispensabile per una più puntuale ottimizzazione dei tempi e, dall'altro, motivo di ansia ed agitazione in attesa della sua lavorazione, e contestuale accettazione, da parte della Cancelleria preposta.-

Quando si intende perfezionato il deposito?

Sul punto, torna, ancora una volta la Cassazione, con la pronuncia n. 27654/2022, con la quale aveva ritenuto non provato il deposito in primo grado di un ricorso, e successiva riassunzione (per aver deposito in un fascicolo sbagliato), in quanto manchevole della produzione telematica della 3 e 4 pec; di qui, un percorso motivazionale che merita di essere richiamato.-

[2]

IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DELLA CASSAZIONE

(A)

I QUATTRO TIPI DI RICEVUTE

Nella disciplina del deposito telematico vengono in questione quattro ricevute pec che l'avvocato deve ottenere perché possa ritenersi completato la relativa procedura; in sintesi:

1) la prima pec è la ricevuta di accettazione, la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro al destinatario;

2 ) la seconda pec è la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta che l'atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario;

3) la terza pec, recante la dizione "esito controlli automatici", informa il depositante dell'esito dei controlli eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno ricevuto il messaggio pec contenente la "busta telematica";

4) infine, il quarto messaggio pec che si vede recapitare il depositante attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, da parte della cancelleria; ed in seguito alla lavorazione, da parte della cancelleria, l'atto ed i suoi eventuali allegati sono - e solo allora - visibili all'interno del fascicolo telematico.-

(B)

I CONTROLLI AUTOMATICI

Come detto i depositi subiscono dei controlli automatici formali (attinenti, ad esempio, l'indirizzo del mittente, il formato del messaggio, le dimensioni del messaggio)che possono produrre potenziali anomalie, tipo: WARN: anomalia non bloccante, consiste in segnalazioni tipicamente di carattere giuridico; ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito; FATAL: eccezione non gestita o non gestibile.-

In sintesi, mentre le anomalie WARN ed ERROR consentono, comunque, ai cancellieri di forzare il sistema e di accettare l'atto (oppure suggerire eventuali ulteriori attività da compiersi) quella FATAL è, invece, bloccante, non consentendo al cancelliere alcuna operazione.-

(C)

IL MOMENTO IN CUI SI PERFEZIONA IL DEPOSITO

Come detto, il perfezionamento del deposito è dunque condizionato al superamento dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali e dall'accettazione della Cancelleria, in quanto solo in questo momento "[...] il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti [...]" ( sul punto Cass. n. 28982 del 2019).-

[3]

CONCLUSIONI

Per la Cassazione, quindi, se il perfezionamento "cronologico" del deposito va retrodatato al momento del deposito dell'atto e della ricezione delle prime due pec (questo affinchè l'atto processuale possa considerarsi tempestivo[1]), il momento in cui il deposito si perfeziona "strutturalmente" va individuato a quello immediatamente successivo all'esito positivo dei successivi controlli automatici e ricezione della terza e quarta pec.-

In definitiva: in assenza della terza e della quarta pec, non può ritenersi che il primo deposito si sia perfezionato, giacchè non risulta che il deposito abbia superato nè i controlli automatici, nè quelli manuali.-

NOTE

[1] Ex plurimis Cass. 12422/2021.-

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