QUANDO L’ABITO NON FA IL MONACO... MA POTREBBE COMPORTARE L’ESCLUSIONE DALL’ACCADEMIA DI DANZA. TAR LAZIO N. 16656/2022
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
TAGS: BANDO DI CONCORSO - LEX SPECIALIS - DANZA - TAR LAZIO 16656 2022
INDICE
1)IL FATTO;
2)LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-
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IL FATTO
Una danzatrice[1], dopo aver partecipato - e risultata idonea - ad una selezione per l'ammissione ad un Corso di Diploma organizzato dall'Accademia Nazionale di Danza, veniva esclusa dall'elenco degli ammessi a causa di un "abbigliamento poco consono", tenuto dalla stessa nell'espletare le prove previste nel bando di concorso.-
Contro questo provvedimento adiva il Tar Lazio.-
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LA DECISIONE DEL TAR LAZIO
Il Tar Lazio con un ragionamento motivazionale sintetico, quanto efficace, accoglieva il ricorso sul presupposto che nel caso di specie "la Commissione solo dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, in cui risultava inserita la ricorrente, aveva previsto che le modalità di espletamento delle prove concorsuali dovessero svolgersi secondo un determinato abbigliamento, mentre nel bando si era riportato che per i video di ammissione "si richiede ai candidati di indossare un abbigliamento consono", senza prevedere alcun obbligo o sanzione di sorta in violazione di esso".-
Qui di seguito il principio di diritto che emerge: "il
bando di concorso costituisce lex specialis, da interpretare in termini
strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute
vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro
applicazione senza alcun margine di discrezionalità".-
NOTE
[1] Rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Latini.-
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