QUANDO CURARE UN ANNUNCIO ONLINE PER UNA ESCORT DIVENTA SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE. CASS. N. 7545/24

10.09.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - INSERZIONI PUBBLICITARIE ESCORT - CASSAZIONE SENTENZA 7545/2024 - PUBBLICITÀ E PROSTITUZIONE - LEGGE MERLIN 1958

INDICE

1 ) INTRODUZIONE

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

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[1]

INTRODUZIONE

Curare la pubblicizzazione online di inserzioni pubblicitarie aventi ad oggetto l'attività di prostituzione, realizzando le foto ed annunci, configura il reato di sfruttamento della prostituzione? Della questione, se ne è occupata la Suprema Corte, con la sentenza n. 7545/2024.-

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Alcune, preliminari, precisazioni:

  • L'attività di prostituzione, se liberamente svolta, non è vietata;
  • la cura della pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web per adulti, al pari di quella sui tradizionali organi d'informazione a mezzo stampa, deve essere considerata "come un normale servizio in favore della persona", quindi lecita;
  • irrilevanti, poi, sono anche servizi aggiuntivi, quali l'avere riportato ritocchi, con strumenti informatici, alle fotografie pubblicate sul sito, posto che tale condotta resta limitata alla prestazione di servizi ordinari, senza configurare un supporto aggiuntivo e personalizzato a favore delle destinatarie.-

Di conseguenza, per la configurazione del reato di sfruttamento della prostituzione è necessaria una cooperazione tra soggetto ed escort, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna e favorire il contatto con il cliente.-

Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato, è l'aver posto in essere un'attività che esula alla mera inserzione pubblicitaria, che costituisce, per quanto possa sembrare paradossale, un lecito servizio alla prostituta.-

Sul punto, la giurisprudenza ha delineato i c.d. servizi ulteriori:

  • l'aver contattato il fotografo per fare delle nuove foto;
  • il far sottoporre le donne a servizi fotografici erotici;
  • l'avere rielaborato i testi degli annunci;
  • curato l'allestimento della pubblicità:
  • provveduto alla scelta delle immagini.-

Ciò che rileva, in altri termini, è l'aver posto in essere un'attività collaborativa attraverso cui si rende più agevole e più allettante l'offerta e a facilitare l'approccio con un numero maggiore di clienti e dunque condotte dirette a favorire l'attività di prostituzione e non la escort.-

La sentenza in commento ha confermato, per questi motivi, la condanna per sfruttamento della prostituzione per il soggetto che non solo aveva curato materialmente l'inserzione (servizio, di per sé, lecito, come detto), ma si era occupato anche "della scelta delle fotografie da inserire ovvero da preferire, oltre all'avere effettuato le foto".-

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