QUALI CONSEGUENZE COMPORTA, PER IL RESTO DELLA SQUADRA, L’ACCERTATA POSITIVITA’ DI UN CALCIATORE AL COVID?

13.01.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ASL - COVID - CAMPIONATO DI CALCIO - PROTOCOLLO SERIE A 

INDICE

· IL FATTO;

· LA NORMATIVA PREVISTA;

· LA DECISIONE DEI TAR;

· CONCLUSIONI.-

[1]

LA QUESTIONE

A causa della nuova evoluzione della pandemia, negli ultimi giorni, alcune Asl avevano emesso dei provvedimenti, con i quali di fatto, paralizzavano il regolare svolgimento delle partite di serie A, con devastanti impatti economici e riflessi di carattere sociale.-

In particolare, le Asl di Torino, Udine, Salerno e Bologna avevano - accertati, all'interno del "Gruppo Squadra" alcuni casi di positività al COVID-19 - disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo, prescrivendo l'obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e, al contempo, il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici (vaccinati e non vaccinati); in pratica, veniva disposto:

- l'obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone;

- l'obbligo di quarantena domiciliare per 10 giorni per i soggetti asintomatici non vaccinati o vaccinati con ciclo non completato;

- l'obbligo di quarantena domiciliare per 5 giorni per i componenti della squadra con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni o con green pass valido, se asintomatici.-

Avverso questo provvedimento - che, obbligando tutti i componenti tesserati del "Gruppo Squadra" a non allontanarsi dal proprio domicilio, di fatto comportava l'impossibilità per le squadre professionistiche di partecipare ad alcune partite di campionato, all'inizio di questo nuovo anno - proponeva impugnazione, avanti i, diversi, competenti Tribunali Amministrativi, la Lega Nazionale Professionisti Serie A.-

[2]

LA NORMATIVA PREVISTA

La fattispecie in esame rientra nel campo di previsione del d.l 229/2021, nonché della circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 e della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (tuttora vigente).-

In particolare, l'art. 2 del d.l. 229/2021 prevede che "al fine di impedire la paralisi delle attività lavorative, ha disposto che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19; ai detti soggetti è imposto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; la norma si applica anche alle persone che erano sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto legge".-

La circolare del Ministero della Salute del 30 Dicembre 2021 prevede che "per i soggetti non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, rimane inalterata l'attuale misura della quarantena, prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; che viceversa, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green-pass, se asintomatici, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo".-

Ancora più specifica la circolare del Ministero della Salute del 18 Giugno 2020 che prevede "nel caso di quarantena dell'intero "Gruppo Squadra" per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l'intero gruppo possa essere posto "in bolla" e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara".-

[3]

LA DECISIONE DEI TAR

Attinti dai vari ricorsi, come detto presentati dalla Lega Calcio Seria A, il Tar piemontese, campano e friulano, con decreti[1] in sede cautelare, avevano deciso di sospendere i provvedimenti delle Asl, ritenendoli, ad un primo sommario esame, illegittimi e violativi della normativa esposta nel paragrafo precedente.-

In particolare, la illegittimità dei vari provvedimenti veniva individuata nella circostanza che le Asl "avevano confinato nel proprio domicilio dal 5 al 9 gennaio 2022, periodo in cui sono programmate due giornate di campionato, non soltanto i soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall'art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, non consentendo alle squadre di "mettersi in bolla" secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 e vietando, di fatto, l'attività agonistica nel periodo considerato.-

Inoltre, osservato scrupolosamente quanto disposto nella Circolare del Ministero della Salute del 18 Giugno 2020 (vale a dire effettuazione di test nel giorno della gara) non è ravvisabile un concreto pericolo di danno alla salute pubblica.-

Di contrario avviso, rispetto a quanto fin qui descritto, è il Tar Bologna che, attinto da omologo ricorso, con decreto n. 5/2022, lo respingeva, in quanto "nell'attuale, straordinaria , grave e tuttora irrisolta(da due anni) emergenza sanitaria risulta necessariamente prevalente -nella presente fase processuale d'urgenza- la tutela dell'interesse pubblico fondamentale alla salvaguardia della sicurezza sanitaria collettiva rispetto all'interesse privato, economico e sportivo fatto valere in giudizio".-

[4]

CONCLUSIONI

Qualche chiarimento appare opportuno.-

Preliminarmente, è bene evidenziare come le Asl non abbiano diretto potere decisionale sul campionato, ma possono mettere in isolamento una squadra, impedendone, di conseguenza, il regolare svolgimento.-

Ancora, in relazione ai provvedimenti in commento, pare che, per quello emesso dal Tar Bologna, la cittadina squadra di calcio non avesse adempiuto, integralmente, al richiamo dell'obbligo vaccinale, c.d. dose booster, a differenza delle squadre coinvolte negli altri giudizi.-

Al momento, secondo quanto riportato dal Corriere.it[2] il 5 gennaio u.s., "i positivi al momento sono 87 e la percentuale dei vaccinati è pari al 98%, mentre I giocatori no vax sono un numero tra 25 e 30".-

Per porre fine a questa disparità, non solo potenziale, ma molto concreta (si pensi che, nell'ultima giornata, è stata disputata una partita da una squadra con ben 11 positivi...), la Lega Calcio serie A ha disposto una serie di protocolli, di cui l'ultimo - che dovrà passare al vaglio del Cts - prevede il blocco dell'intera squadra solo se il numero di positivi è superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti.-

Altro punto importante del protocollo è l'isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo di indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale.-


[1] N.3/2022 DEL Tar Campania, n. 1/2022 Tar Friuli Venezia Giulia e n. 5/2022 del Tar Piemonte.-

[2] https://www.corriere.it/sport/calcio/serie-a/22_gennaio_05/serie-positivi-covid-rinvii-sconfitte-tavolino-decisioni-asl-come-funziona-regolamento-0d13da7e-6e11-11ec-b03a-4a0e157e4787.shtml?refresh_ce 

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