PROVA DI ITALIANO VALUTATA DA UNA DOCENTE DI MATEMATICA, NON AMMISSIONE ILLEGITTIMA. TAR UMBRIA N. 833/2024
A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
TAGS: ESAME DI MATURITÀ - CORREZIONE PER AREE DISCIPLINARI - VALUTAZIONE SCOLASTICA - TAR UMBRIA N. 833/2024 - DIRITTI DEGLI STUDENTI - COMMISSIONE ESAMI - ESAME DI MATURITÀ 2024 - NON AMMISSIONE - BOCCIATURA
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA CORREZIONE PER AREE DISCIPLINARI;
3) LA SENTENZA DEL TAR UMBRIA;
4) CONCLUSIONI.-
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INTRODUZIONE
Quali sono le conseguenze della correzione di una prova scritta nell'esame di maturità, quando questa è effettuata da un docente titolare di cattedra in una materia diversa da quella oggetto della prova? Il Tar di Perugia si è espresso su una questione simile a seguito del ricorso di uno studente, la cui prova di italiano, valutata negativamente da una docente di matematica, gli aveva impedito di superare l'esame.-
La correzione effettuata da un insegnante non competente – nel senso sopra descritto – nella specifica area disciplinare mette in discussione la validità della valutazione?
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LA CORREZIONE PER AREE DISCIPLINARI
L'articolo 16, comma 6, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che le Commissioni d'esame possono correggere le prove scritte suddividendosi per aree disciplinari. Questa modalità garantisce una valutazione più precisa, affidando ogni sezione della prova ai membri della commissione esperti nella materia specifica. Ad esempio, in una prova multidisciplinare con domande di italiano e storia, il docente di italiano si occuperà della valutazione della composizione e degli aspetti linguistici, mentre il docente di storia si concentrerà sul contenuto storico.-
È importante sottolineare che tale suddivisione riguarda esclusivamente la fase di correzione. La valutazione complessiva finale, invece, deve essere deliberata collegialmente da tutta la commissione, che decide a maggioranza assoluta. Questo garantisce un bilanciamento tra competenza specifica nella correzione e collegialità nella decisione finale.-
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LA SENTENZA DEL TAR UMBRIA
Nel caso in esame, il TAR Umbria ha rilevato che la correzione della prova di italiano era stata effettuata da una docente di matematica, figura non qualificata per esprimere una valutazione nell'area disciplinare umanistica. Questo errore procedurale viola i criteri stabiliti per la composizione e il funzionamento delle commissioni d'esame, compromettendo l'imparzialità e l'attendibilità della valutazione.-
A fronte di tali irregolarità, il TAR ha ordinato la rivalutazione delle prove scritte e la ripetizione della prova orale, previa regolarizzazione della commissione e dei criteri di valutazione. Oltre alla questione della correzione, sono emerse altre gravi irregolarità che hanno inciso sulla validità dell'intero esame:
1. Verbali incompleti o non conformi: La prova orale risultava priva di un verbale adeguato, non firmato dalla Presidente e dalla Segretaria;
2. Durata inadeguata della prova orale: La prova orale si era conclusa in soli 23 minuti, contro i 30 minuti minimi previsti dalla normativa;
3. Inosservanza delle necessità del candidato: La commissione non aveva adottato misure per agevolare l'esposizione del candidato, nonostante fosse noto che soffrisse di un lieve disturbo nervoso aggravato dallo stress. Ciò rappresenta una violazione dei principi di tutela e inclusione previsti dalla normativa scolastica.
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CONCLUSIONI
La partecipazione di un docente non competente nell'area disciplinare oggetto di valutazione, come nel caso in esame, rappresenta una grave irregolarità, che incide direttamente sulla validità giuridica dell'esame e sul diritto degli studenti a un giudizio imparziale.-
La sentenza sottolinea come la legge preveda non solo competenze specifiche per la correzione delle prove scritte, ma anche il rispetto di modalità procedurali chiare, come la durata minima delle prove e la trasparenza nella redazione dei verbali. Questi elementi non sono dettagli trascurabili, bensì strumenti indispensabili per garantire che l'intero processo si svolga nel rispetto dei principi di equità e inclusione.-