POLIZZA ASSICURATIVA E GIOCHI EROTICI, SI AL RISARCIMENTO PER MORTE ACCIDENTALE. TRIB. TRENTO N.281/2022

16.02.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ASSICURAZIONE - POLIZZA VITA - INFORTUNIO MORTALE - TRIBUNALE DI TRENTO N. 281/2022 - EREDI - RISARCIMENTO - GIOCO EROTICO - CONSENSO - INCIDENTE -STRANGOLAMENTO - CASO GIURIDICO - DIRITTO ASSICURATIVO - CONTRATTO ASSICURATIVO - GIURISPRUDENZA

INDICE

1) INTRODUZIONE

2) IL FATTO

3) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO;

4) CONCLUSIONI.-

*****

[1] INTRODUZIONE

È possibile che una polizza assicurativa sulla vita copra il decesso causato da un gioco erotico, consensuale, finito tragicamente? La questione, tanto delicata quanto inusuale, è stata affrontata dal Tribunale di Trento, chiamato a esprimersi sul risarcimento richiesto dagli eredi di un uomo, deceduto durante una pratica sessuale estrema.-

La vicenda, seppure tragica, offre degli spunti giuridici di riflessione-.

[2] Il FATTO

Un uomo, titolare di una polizza assicurativa in caso di morte, aveva una relazione extraconiugale, in cui praticava attività sessuali sadomasochistiche. Tra queste, era inclusa la simulazione di punizioni corporali, esercitate con il consenso della partner.-

Durante uno di questi incontri, l'uomo legava le mani della partner consensualmente ed infilava il proprio capo in un cappio appositamente predisposto e sospeso dal soffitto; tuttavia, a causa di un imprevisto, non riusciva più a liberarsi, neanche con l'aiuto della compagna, poiché le sue mani erano legate. Questo portava al decesso per strangolamento.-

Le indagini accertavano che la morte fosse accidentale e non riconducibile ad un gesto suicida.-

Nonostante ciò, la compagnia assicurativa negava il risarcimento richiesto dagli eredi, sostenendo che l'evento non rientrasse tra quelli coperti dalla polizza. La moglie, anche in rappresentanza dei figli minori e assistita dall'avv. Elettra Bruno, promuoveva quindi un'azione legale per ottenere il ristoro dei danni.-

[3] LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale di Trento ha accolto la domanda degli eredi, riconoscendo che secondo i criteri stabiliti dal contratto assicurativo del caso di specie, un evento mortale può essere considerato infortunio se:

  • non deriva da una scelta intenzionale della vittima;
  • non è causato da una malattia preesistente;
  • non è attribuibile a fattori esterni prevedibili, come l'età avanzata.

Nel caso in esame, la pratica erotica – sebbene estrema – è stata ritenuta consensuale e non pericolosa di per sé. La morte è stata dunque attribuita a un evento imprevisto e accidentale. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha ordinato alla compagnia assicurativa di corrispondere il risarcimento agli eredi.-

[4] CONCLUSIONI

Il Tribunale ha chiarito che la morte avvenuta durante una pratica sessuale estrema, purché consensuale e non associata a un intento suicidario, può essere considerata un "infortunio mortale" e, come tale, se coperto da polizza assicurativa, dare luogo all'indennizzo previsto.-

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

- Evento Accidentale in Contesto Eroico: Un uomo muore accidentalmente durante una pratica sessuale estrema e consensuale, in cui, a causa di un imprevisto, rimane intrappolato nel meccanismo predisposto per la simulazione di punizioni corporali.

- Decisione Giudiziaria: Il Tribunale di Trento ha ritenuto che, essendo l'evento accidentale e non conseguenza di una scelta intenzionale o di fattori prevedibili, esso rientri nella definizione di "infortunio mortale" coperto dalla polizza assicurativa.

 - Conseguenze Assicurative: La sentenza impone alla compagnia assicurativa il pagamento del risarcimento agli eredi, stabilendo un precedente su come le polizze vita possano coprire decessi causati da pratiche erotiche estreme e consensuali

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