PER OTTENERE IL REDDITO DI CITTADINANZA, AI FINI DEL REQUISITO DELLA RESIDENZA, E’ SUFFICIENTE PROVARE QUELLA” EFFETTIVA”. TRIB. TRANI SENTENZA N. 255/2023

30.03.2023

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

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INDICE

1) IL FATTO;

2) CENNI SUL REDDITO DI CITTADINANZA ED I REQUISITI PER GLI STRANIERI;

3) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRANI;

4) I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI.-

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[1]

IL FATTO

Un cittadino straniero, attinto, da un provvedimento notificatogli dall' l'Inps – che aveva richiesto, poiché asseritamente privo del requisito di residenza decennale in Italia, la restituzione dell'importo, di poco superiore ai 18mila euro, ricevuto come reddito di cittadinanza– proponeva ricorso[1] avanti il Giudice del Lavoro.-

La sentenza, emessa dal Presidente del Tribunale del Lavoro di Trani, è assai importante perché se da un lato riconosce, ovviamente, il diritto a percepire il reddito di cittadinanza anche per i cittadini stranieri, fa luce sul requisito temporale richiesto, almeno dieci anni di permanenza sul nostro territorio, nonchè sulla possibilità di provare la residenza, anche effettiva, con qualsiasi mezzo.-

[2]

CENNI SUL REDDITO DI CITTADINANZA ED I REQUISITI PER GLI STRANIERI

Come noto, il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, corrisposto dallo Stato ai nuclei familiari in difficoltà.-

Per ottenerlo occorre possedere determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo.-

In particolare, oltre a detti requisiti, i cittadini stranieri possono richiedere il reddito di cittadinanza se:

  • sono familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • sono cittadini di un Paese extra UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolidi in possesso di analogo permesso;
  • sono cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale.

In ogni caso, per aver diritto al reddito di cittadinanza è necessario aver risieduto (e continuare a risiedere) in Italia per un periodo complessivo di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.-

[3]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRANI

Nel caso di specie, al ricorrente veniva contestato, dall'Inps, il solo requisito della residenza, in quanto oggettivamente in possesso degli altri.-

Per dirimere la controversia, il Giudice adito - Presidente di Sezione Dott.ssa Angela Arbore – richiamava quanto indicato dalla circolare del 14 aprile 2020 n. 3803 [2]del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.-

Questa circolare precisa che "il requisito della residenza protratta per 10 anni debba intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione".-

Questo vuol dire che la residenza[3] risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione, superabile con altri "oggettivi ed univoci elementi di riscontro[4]" consentiti dall'ordinamento.-

Nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato risiedere in Italia da ben oltre 10 anni, sebbene non fosse iscritto da subito nei registri dell'anagrafe; tale prova era stata soddisfatta sia attraverso la prova testimoniale, sia documentale, tra cui l'estratto contributivo e anche il codice fiscale, rilasciato anni prima.-

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I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

La sentenza in commento, seppure una novità nel panorama giurisprudenziale distrettuale, ha qualche precedente:

NOTE

[1] Assistito dagli Avvocati Riccardo Di Bari e Salvatore Lotito, che lo scrivente ringrazia per aver messo a disposizione il provvedimento.-

[2]https://lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-UL-14-aprile-2020-RDC-Requisito-Residenza.pdf

[3] Nel corpo della sentenza si legge che "la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali. Di contro, le risultanze anagrafiche ne offrono una mera presunzione[…]".-

[4] Nella ordinanza del Tribunale di Roma del 4/10/2022, tale onere probatorio è soddisfatto attraverso prova di esami clinici ai quali il ricorrente si era sottoposto nell'arco di diversi anni, da ciò potendo desumersi la sua residenza nel territorio italiano.-

[5] Quest'ultima pronuncia interessante anche perché precisa che, in questo tipo di giudizi, unico legittimato passivo è l'Inps, in quanto "se l'amministrazione comunale è sì deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione, ma per conto dell'Inps, che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione e di sospensione del beneficio in questione, tanto che a quest'ultimo compete la verifica preventiva e tempestiva dei "dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda", con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici".-

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