PER LA SETTIMANA CORTA NON SERVE BENESTARE DEI GENITORI. TAR VENETO N. 575/2024

07.06.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: SETTIMANA CORTA SCUOLA - TAR VENETO N. 575/2024 

INDICE

1)IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TAR VENETO.-

*****

[1]

IL FATTO

Può un Istituto scolastico "cambiare le regole del gioco in corsa" e modificare il calendario scolastico, adottando la c.d. "settimana corta"[1]?

Tanto è successo ad alcuni genitori veneti che, all'improvviso – seppure con decorrenza dall'anno scolastico successivo – hanno loro malgrado dovuto apprendere l'adozione di una diversa offerta formativa, senza peraltro essere coinvolti nel processo decisionale.-

Contro questo provvedimento, adivano il Tar Veneto.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR VENETO

Il Tar Veneto rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di adozione della settimana corta, in quanto

  • Non esiste nessun legittimo affidamento, in capo ai genitori, a mantenere l'orario scolastico distribuito su sei giorni alla settimana per tutti gli anni del percorso scolastico;
  • nel caso di specie l'introduzione della settimana corta per tutte le classi dell'Istituto non interessava l'anno scolastico in corso, ma avrebbe avuto effetto solo dal prossimo e, quindi, i genitori avrebbero tutto il tempo per adottare decisioni diverse, come fare frequentare alti istituti, dove sarebbe garantita una offerta formativa spalmata su sei giorni;
  • l'esercizio del potere decisionale del Consiglio di Istituto in ordine alla variazione della calendarizzazione delle lezioni non è vincolato al previo consenso della maggioranza dei genitori, in ogni caso, nella presente fattispecie, coinvolti.-

NOTE

[1] Riducendo da 6 a 5 i giorni settimanali di frequentazione a scuola.-


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