PER LA SETTIMANA CORTA NON SERVE BENESTARE DEI GENITORI. TAR VENETO N. 575/2024
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1)IL FATTO;
2) LA SENTENZA DEL TAR VENETO.-
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IL FATTO
Può un Istituto scolastico "cambiare le regole del gioco in corsa" e modificare il calendario scolastico, adottando la c.d. "settimana corta"[1]?
Tanto è successo ad alcuni genitori veneti che, all'improvviso – seppure con decorrenza dall'anno scolastico successivo – hanno loro malgrado dovuto apprendere l'adozione di una diversa offerta formativa, senza peraltro essere coinvolti nel processo decisionale.-
Contro questo provvedimento, adivano il Tar Veneto.-
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LA SENTENZA DEL TAR VENETO
Il Tar Veneto rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di adozione della settimana corta, in quanto
- Non esiste nessun legittimo affidamento, in capo ai genitori, a mantenere l'orario scolastico distribuito su sei giorni alla settimana per tutti gli anni del percorso scolastico;
- nel caso di specie l'introduzione della settimana corta per tutte le classi dell'Istituto non interessava l'anno scolastico in corso, ma avrebbe avuto effetto solo dal prossimo e, quindi, i genitori avrebbero tutto il tempo per adottare decisioni diverse, come fare frequentare alti istituti, dove sarebbe garantita una offerta formativa spalmata su sei giorni;
- l'esercizio del potere decisionale del Consiglio di Istituto in ordine alla variazione della calendarizzazione delle lezioni non è vincolato al previo consenso della maggioranza dei genitori, in ogni caso, nella presente fattispecie, coinvolti.-
NOTE
[1] Riducendo da 6 a 5 i giorni settimanali di frequentazione a scuola.-
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