PER LA CASSAZIONE LA QUANTITÀ DI MERCE AVARIATA, OGGETTO DI TRASPORTO, È INDICE DELLA DESTINAZIONE ALLA VENDITA. SENTENZA N. 35966/2021
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
TAGS: DETENZIONE GRANDE QUANTITA' DI CARNE - AVARIATA - DISCIPLNA VENDITA SOSTANZE ALIMENTARI
INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE;
3) I PRECEDENTI;
4) IL REATO IN COMMENTO E' STATO DEPENALIZZATO?
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IL FATTO
A seguito di un normale controllo svolto su una strada provinciale, veniva disposto il sequestro di 125 chili di carne di pollo e tacchino per kebab, in cattivo stato di conservazione, perché trasportata in cartoni all'interno di un furgone non refrigerato, con interruzione della catena del freddo.-
I detentori/traportatori venivano denunciati e, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Trani, sulla base della grande quantità di carne, riteneva loro responsabili della violazione dell'art. 5[1] della legge 283/1962, che regola la "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".-
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LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE
I ricorrenti, condannati in primo grado, evidenziavano, in particolare, che
- il sequestro era stato operato all'esito di un normale servizio di controllo svolto su una strada provinciale e non presso un'attività e/o rivendita commerciale di somministrazione di alimenti ovvero presso un deposito o magazzino;
- la merce si trovava a bordo di un furgone che non era di loro proprietà;
- non era emerso quale attività lavorativa svolgessero e quindi se si occupassero della presunta attività commerciale di vendita e/o di somministrazione di carne;
- la carne non era stata sequestrata all'interno e/o presso un esercizio commerciale o presso magazzini e/o depositi di altrettante presunte attività commerciali. -
La Suprema Corte disattendeva la tesi prospettata, vale a dire che il giudizio di primo grado fosse fondato su mere congetture di fatto,
in quanto la contravvenzione in oggetto non è reato di pericolo, ma di danno[2],
perché la disposizione citata persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura (cosiddetto ordine alimentare).-
Inoltre, la motivazione del giudice di primo grado, riguardo la quantità di carne sequestrata, che non lasciava margini di dubbio sulla destinazione alla vendita, è condivisa dalla Suprema Corte che, proprio per questo motivo non riteneva applicabile neanche il principio della tenuità del fatto, così come prevista dall'art. 131-bis c.p..-
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I PRECEDENTI
La Cassazione si era già occupata della questione, seppure
- con riferimento alla conservazione dell'acqua minerale, nel 1997, con la pronuncia n. 9229, che tanto aveva previsto: "In materia di alimenti, perché ricorra il cattivo stato di conservazione - elemento costitutivo del reato contravvenzionale di cui all'art. 5 legge n. 283/1962 - non occorre che la sostanza alimentare risulti alterata, visto che è sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all'aria o al sole, stivaggio, trasporto, ecc.) non vengano osservate le precauzioni igienico - sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire una alterazione che ne comprometta la genuinità o commestibilità (Nella fattispecie è stato ritenuto configurabile il reato in questione in relazione alla detenzione, per la vendita, di bottiglie di acqua minerale depositate in luogo esposto al sole).";
- con riferimento alla conservazione del pesce spada, nel 1999, con la pronuncia n. 9909, che tanto aveva previsto: "Ricorre l'ipotesi contravvenzionale della detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, di cui all'art. 5 l. 30 aprile 1962 n. 283, quando la loro congelazione o surgelazione sia avvenuta con modalità tali da non garantire la corretta conservazione del prodotto. (Nella fattispecie era stato ritenuto configurabile il reato in questione per il soggetto che aveva congelato il pesce spada, destinato alla vendita, in pezzatura consistente, circa kg. 3,450, piuttosto che in tranci di minori dimensioni e a distanza di oltre 4 ore, tempo massimo entro il quale il processo di congelamento possa dirsi regolare)
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IL REATO IN COMMENTO E' STATO DEPENALIZZATO?
Fortunatamente no, ma l'intenzione del legislatore era quella.-
Infatti, con il Decreto Legislativo n. 27/2021 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo 625/2017, il reato in commento, insieme ad altri riguardanti le c.d. frodi alimentari, sarebbero stati depenalizzati.-
In particolare, l'art. 18 del predetto decreto legislativo avrebbe depenalizzato gran parte della legge n. 283/1962, tra cui la fattispecie prevista e punita dal richiamato art. 5.-
Per fortuna, poco prima dell'entrata in vigore del prefato decreto legislativo, veniva emesso un altro, e diverso, decreto legge n. 42/2021, che prevedeva la sospensione dell'effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo della legge n. 283/ 1962.-
[1] L'art. 5, punto b, prevede proprio il divieto di vendere alimenti in cattivo stato di conservazione.-
[2] Nei reati di danno viene punito il risultato dell'azione, nei reati di pericolo la tutela penale viene anticipata alla potenziale realizzazione del danno.-
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