PER IL TRIBUNALE DI CATANIA, IL REDDITO DI CITTADINANZA E’ PIGNORABILE. COMMENTO ALL’ORDINANZA DEL 30-3-2022.
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
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INDICE
· IL FATTO;
· LA MOTIVAZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA;
· IL PRECEDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI.-
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IL FATTO
E' destinata a fare scuola l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania Sezione Esecuzioni Mobiliari nella persona del Gop Giuseppina De Farfalla ha stabilito la pignorabilità -assegnando le relative somme al creditore - del Reddito di Cittadinanza[1].-
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LA MOTIVAZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA
Per assegnare le somme relative al Reddito di Cittadinanza, il Giudice dell'Esecuzione catanese ha rilevato che "il beneficio è una misura politica attiva dell'occupazione e non sussistenza alimentare, mancandone ogni riferimento in tal senso nel decreto istitutivo e, quindi, potendo essere assimilato a un reddito di lavoro dipendente, pignorabile nella stessa misura di quest'ultimo", anche in virtù del principio che il debitore risponde con tutti i suoi beni.-
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IL PRECEDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI
In realtà, il primo Tribunale a pronunciarsi in senso favorevole alla pignorabilità del Reddito di Cittadinanza è stato il Tribunale di Trani con ordinanza n. 6028 del 30/01/2020[2], che fondava la propria decisione, fra le altre cose, proprio sull'assenza nel testo del decreto di qualunque riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza, anzi da escludersi alla luce della platea di soggetti deboli esclusi dal novero dei beneficiari, tra i quali ad esempio, gli inabili al lavoro.-
Su tale interpretazione si è anche espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 19/2022, ha ribadito[3] che "il Reddito di Cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari".-
Da ultimo, occorre evidenziare che, proprio qualche giorno fa, la Cassazione, con le pronunce n. 10450 e 10451 del 2022 ha qualificato il Reddito di Cittadinanza come "misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, ad integrazione dei redditi familiari".-
NOTE
[1] Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Fonte https://www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza
[2] Nel caso sottoposto alla Magistratura tranese, poi, si trattava di crediti alimentari e, quindi, non è soggetta alle limitazioni riguardanti la pignorabilità degli stipendi nella misura di 1/5.-
[3] In quanto con la pronuncia n. 126/2021, il Giudice delle Leggi aveva qualificato il reddito di cittadinanza come "un beneficio che non ha natura meramente assistenziale, bensì è finalizzato al reinserimento nel mondo lavorativo del percettore".-
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