PER IL TRIBUNALE DELLA VALLE D’AOSTA LA VACCINAZIONE CONTRO IL COVID RISPETTA TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: VACCINAZIONE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COVID
LA QUESTIONE
In disparte l'orientamento minoritario, crescente, ma ancora residuale[1], è doveroso affermare come la giurisprudenza maggioritaria sia favorevole all'obbligo vaccinale.-
Fra le tante, due meritano di essere richiamate, evidenziandone, in maniera molto sintetica, i principi.-
La prima è la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova del 6 -8 -2022, che letteralmente rivolta come un calzino la decisione qui in commento[2], e si fonda essenzialmente su tre punti basilari:
- Non spetta alla Magistratura, men che meno quella del Lavoro, disquisire e giudicare la scelta del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale e di verificare l'efficacia degli stessi vaccini;
- La somministrazione dei vaccini non è sperimentale, ma condizionata;
- Vi è una profonda differenza, sotto ogni profilo, fra tampone e vaccino.-
per concludere che
"dai recenti dati dell'Iss emerge che i vaccini contribuiscono a ridurre la circolazione del virus e la possibilità che muti» e che con 22 morti «correlabili» ai vaccini a fronte di 169.735 decessi da Covid in Italia (al 15 luglio 2022), si tratta di una «misura del tutto proporzionata nella valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici".-
Alta pronuncia, da segnalare, lapidaria, sul punto: "La vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento[3] e ribaditi da ultimo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 5/2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo".- (Trib. della Valle D'Aosta sentenza n. 58/2022 pubbl. il 16/08/2022)
[3] E', ormai, consolidato il principio che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.-
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