PER IL TAR SARDEGNA, LA “BOCCIATURA” NON PUO’ ESSERE MOTIVATA SOLO DAL NUMERO DI ASSENZE, SE I RISULTATI SCOLASTICI SONO BRILLANTI. COMMENTO ALLA SENTENZA 613/2022
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
TAGS: ASSENZE - NON AMMISSIONE SCUOLA
INDICE
1)IL FATTO;
2)LA DECISIONE DEL TAR SARDEGNA;
3) CONCLUSIONI.-
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IL FATTO
I ricorrenti[1], esercenti la responsabilità genitoriale, avevano impugnato la non ammissione della figlia alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, a causa del numero eccessivo di assenze.-
Il percorso scolastico della ragazza, negli anni precedenti, era stato ineccepibile, avendo sempre ottenuto ottime votazioni e valutazioni molto positive, ma l'ultimo anno era stato caratterizzato, sin dall' inizio, da importanti segnali di disagio e sofferenza nella frequenza scolastica, segnalati ai responsabili della scuola dai genitori della ragazza, che addebitavano tale situazione di "malesseri psicosomatici (stati d'ansia, dolori allo stomaco, alla testa, difficoltà di respirazione)" alle condotte ostili bullizzanti da parte di talune sue compagne di classe.-
Dette segnalazioni non portavano tuttavia ad alcun intervento della Scuola, nonostante i genitori avessero sottoposto ai Dirigenti dell'Istituto, oltre 300 messaggi, ricevuti dalla figlia da parte delle compagne di scuola, dai contenuti bullizzanti o, comunque, tali da creare alla bambina disagi nelle relazioni e conseguenti malesseri fisici e psichici.-
Nonostante questa situazione di disagio, la minore portava a compimento, in maniera brillante l'anno scolastico, ma non veniva ammessa al successivo, per il superamento del numero di ore di assenza previste[2].-
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LA DECISIONE DEL TAR SARDEGNA
Il Tar Sardegna, Presidente Marco Buricelli ed Estensore Tito Aru, accoglieva il ricorso, con un percorso motivazionale, fondato sul seguente principio giurisprudenziale[3] "per il quale ove l'alunno che riporti numerose assenze non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità - e, si potrebbe aggiungere, con aprioristici rigorismi- dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva".-
Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, rubricato "Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado", il numero di assenze assume peso determinante quando non permette la valutazione dell'alunno.-
Nel caso di specie, come detto, viceversa, la minore aveva raggiunto dei brillanti risultati scolastici, superiori alla media, e, quindi, sarebbe stato possibile effettuare una valutazione del livello di preparazione raggiunto dalla stessa, nonostante le assenze, addebitabili, in grande misura, ai comportamenti ostili delle compagne, evidenziati dai genitori e trascurati colpevolmente dai Dirigenti Scolastici.-
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CONCLUSIONI
Di conseguenza, per il Tar Sardegna "una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva".-
NOTE
[1] Rappresentati in giudizio dagli avvocati Salvatore Dettori e Ivana Felicetti.-
[2] Al termine dell'anno scolastico veniva tuttavia accertato un numero complessivo di ore di assenza di 342 ore laddove il numero di assenze consentito, secondo la normativa in vigore, era di 284 ore (247 ore +15% pari a 37 ore ulteriori concesse in deroga dall'Istituto (anche) alla luce della situazione pandemica.-
[3] Di cui vi è traccia in TAR Marche, Ancona, Sez. I, 21 marzo 2017 n. 220)".-
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