PER IL TAR PUGLIA LA SETTIMANA CORTA A SCUOLA E’ INCOMPATIBILE CON LE ESIGENZE DELLO STUDENTE CON DISTURBI NELL’APPRENDIMENTO. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 607/2022

02.06.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: PUGLIA - SETTIMANA CORTA - SCUOLA - STUDENTE CON DISTURBI APPRENDIMENTO

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TAR BARI.-

[1]

IL FATTO

I ricorrenti, genitori di un ragazzo destinatario di un piano didattico personalizzato, dopo aver iscritto il proprio figliolo, in una scuola - con indirizzo digitale e musicale, dove l'offerta formativa triennale prevedeva la frequentazione settimanale a sei giorni - ricevevano, durante il primo anno, comunicazione, da parte della Dirigente Scolastica, della istituzione della c.d. "settimana corta", con sabato libero; di conseguenza, impugnavano tale provvedimento avanti la magistratura amministrativa.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR BARI

Il Tar Bari, Presidente ed Estensore Orazio Ciliberti, dopo aver evidenziato che

"Non vi è dubbio che vi siano ragioni molteplici che militino a favore del modulo della settimana corta, ma per alunni con disturbi specifici di apprendimento, l'intensificazione delle ore giornaliere di didattica potrebbe in effetti comportare un surmenage conseguente a un eccesso di applicazione",

accoglieva il ricorso sul presupposto che

"il provvedimento di riduzione dei giorni settimanali di lezione violasse «precedenti delibere del consiglio d'Istituto e del collegio dei docenti che prevedono la settimana lunga» e non tenesse conto del fatto che per quello specifico studente erano stato predisposto «un piano didattico personalizzato» a 6 giorni".-

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)

Clicca qui

Per richiedere una consulenza su questo argomento