“PER IL TAR PUGLIA LA MANCATA ATTUAZIONE DI CORSI DI RECUPERO, DURANTE IL RICORSO ALLA DAD, COMPORTA LA ILLEGITTIMITA’ DELLA NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO CARENTE”.COMMENTO ALLA SENTENZA 6371/2021
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: COVID 19 - DIDATTICA A DISTANZA - NON AMMISSIONE - CORSI DI RECUPERO
INDICE
· IL FATTO;
· LA TESI DEI RICORRENTI;
· LA DECISIONE DEL TAR PUGLIA;
· L'ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO;
· CONCLUSIONI.-
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IL FATTO
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, avevano impugnato la non ammissione alla classe successiva del figliolo, che aveva frequentato il primo anno di un Liceo Scientifico.-
Queste le motivazioni del Consiglio di Classe, poste alla base del provvedimento impugnato: "[...] Lo studente, arrivato dalla classe secondaria di primo grado con gravi carenze di base, si è impegnato pochissimo sia nel primo quadrimestre che nel secondo; non ha seguito i consigli, i suggerimenti, le proposte di recupero in itinere fatte dai docenti e sostanzialmente ha mantenuto in cinque discipline risultati gravemente insufficienti. Inoltre, i pessimi risultati ottenuti sono dovuti anche all'elevato numero di assenze. Il consiglio di classe, a maggioranza, ritiene controproducente la frequenza alla seconda classe per evitare ulteriori disagi. Si decide la non ammissione alla classe successiva [...]".-
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LA TESI DEI RICORRENTI
I ricorrenti lamentavano la mancata attivazione, in concreto, delle attività di recupero nei riguardi del giovante studente, per le carenze evidenziatesi in alcune materie di profitto, nell'ambito di un periodo caratterizzato dalle note difficoltà legate alla didattica a distanza, così come imposta dalla pandemia da covid19, anche in relazione ai contenuti delle linee guida previste dal MIUR per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrale da adottare nelle scuole secondarie di II grado.-
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LA DECISIONE DEL TAR PUGLIA
Il Tar Puglia (estensore e relatore Dott. Carlo Di Bello) con una pronuncia complessa, articolata e coerentemente motivata, nuova rispetto all'orientamento dominante, accoglieva il ricorso perché:
"La mancanza di corsi di recupero o la non continua attivazione degli stessi ha impedito al giovane di acquisire piena consapevolezza delle criticità nella preparazione maturata fino ad un certo punto, onde rimediare ad un profitto certamente non adeguato in alcune discipline, ma perpetuatosi a motivo delle oggettive difficoltà legate ad una modalità non ortodossa nello svolgimento delle lezioni, tanto più per un alunno di prima superiore."-
La mancata attivazione dei corsi di recupero risultava confermata anche dal Dirigente scolastico, il quale si era opposto, in sede di consiglio di classe, alla non ammissione dell'alunno, sul presupposto che, secondo quanto si riporta pedissequamente [...] "non si doveva 'bocciare' nessuno quest'anno, per gli ovvi motivi che conosciamo: la DAD/DID non è assolutamente paragonabile a una didattica in presenza; oltre a ciò, bisogna tener presente che l'unica attività programmata di recupero, dopo la conclusione del primo quadrimestre, è stata un corso di recupero per matematica, molto poco per giustificare una non ammissione alla classe successiva[...]" .-
Tutto ciò premesso, il Tribunale Amministrativo, pur evidenziando le lacune dell'alunno, carente in ben cinque materie, statuiva che
"che la straordinarietà di un anno scolastico caratterizzato dalla non facile organizzazione di lezioni in una modalità inedita e tale da privare gli studenti del contatto indispensabile con docenti e habitat scolastico possa spiegare a sufficienza il carente profitto scolastico, da ricercare nelle problematiche connesse alla didattica digitale piuttosto che nel deliberato intento dello studente di non migliorare il proprio apprendimento scolastico sottraendosi al doveroso impegno che deve essergli proprio".-
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L'ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO
Come detto la pronuncia in commento si allontana dall'orientamento maggioritario, da ultimo Tar Campania n. 1571/2021 (per una questione del 2017, molto prima dell'epidemia, è doveroso sottolinearlo), nella quale tanto si legge: [...] Ad ogni modo, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera, resa in sede di scrutinio finale dell'Istituto scolastico, nella parte in cui dispone la non ammissione di un alunno alla classe successiva, le censure riguardanti la comunicazione scuola-famiglia nel corso dell'anno scolastico e la compiuta attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola non incidono sulla legittimità del giudizio finale di ammissione dello studente alla classe successiva, il quale deve essere formulato sulla base della preparazione e della maturità raggiunte dallo stesso all'esito dell'anno scolastico"[...] Ciò in quanto "il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione professionale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi. E' stato, altresì, rimarcato in giurisprudenza che la mancata attivazione delle attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l'ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo. Come già rilevato da questo Tribunale, pur a voler prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio obbligo di diagnosi da parte del dirigente scolastico o degli insegnanti, nessun nesso causale può ritenersi accertato, nella specie, tra la mancanza dell'attività di recupero e il risultato scolastico conseguito dall'alunno.".-
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Tale orientamento è rinvenibile in gran parte della magistratura amministrativa nazionale (ex plurimis Tar Lombardia n. 2330/2011; Tar Firenze n. 1235/2015; Tar Palermo n. 2571/2016; Napoli n. 3957/2019; Tar Campobasso n. 291/2019; Tar Catanzaro n. 1986/2019) e, addirittura regionale (Tar Lecce n. 3051/2009; Tar Bari n. 640/2014; Tar Bari n. 1628/2019Tar Bari n. 22/2020); nonché in due pareri del Consiglio di Stato (nn. 1115/2019 e 1133/2020).-
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CONCLUSIONI
La sentenza, sicuramente innovativa, "restituisce" alla Istituzione Scuola il ruolo centrale che le compete; ad una prima lettura, potrebbe prestarsi ad interpretazioni "distorte", facoltizzando l'alunno svogliato ad addebitare le proprie lacune a motivi esterni, rispetto a quelli soggettivamente esistenti.-
La scuola deve valorizzare l'alunno, non deve solo "insegnare", ma anche "formare"; ne consegue che, se l'alunno presenta gravi carenze - oltretutto in un periodo emergenziale, nel quale non è stata possibile la frequentazione delle lezioni di persona - è assolutamente necessario prevedere, e mettere in esecuzione, delle misure compensative, come ad esempio piani di recupero, anche, personalizzati.-
Certo, la didattica a distanza costituisce "una modalità inedita" e "non ortodossa" di svolgimento della lezioni, ma non esiste una immunità scolastica per l'alunno carente, che non può sottrarsi "al doveroso impegno che deve essergli proprio".-
Nella sentenza in commento non è il ricorso alla Dad, da solo, a rendere illegittima la non ammissione, quanto piuttosto la, connessa, mancata, concreta, esecuzione di corsi di recupero da parte del Liceo.-
Il principio:
La Scuola deve consentire all'alunno la possibilità di recuperare il rendimento scolastico in tutte le modalità possibili, adoperandosi in modo specifico e personalizzato anche, e soprattutto, nel periodo di epidemia.-
Infine, si segnala come, in altro giudizio, affidato allo stesso Collegio, il Tar Bari, con la sentenza n. 1360/2021 decideva in maniera contraria, rigettando il ricorso promosso dai genitori dell'alunno non ammesso, frequentante lo stesso istituto scolastico barlettano; in quest'ultimo caso, il Tar evidenziava come "la Scuola si è adoperata prontamente per il recupero dell'alunno, predisponendo un corso di recupero specifico. Le attività di recupero, infatti, sono state programmate e svolte secondo le modalità di "recupero in itinere", "studio autonomo" e "corso di recupero"; "Il recupero in itinere" è stato evidenziato nel registro elettronico anche sotto le voci "ripasso", "correzione compiti" o ripetizione dell'argomento precedente, in quanto proprio con queste attività si è inteso intervenire essenzialmente sugli alunni con difficoltà.-
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