PER IL TAR MARCHE, NO ALLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DELL’ALUNNO AUTISTICO, CHE HA RAGGIUNTO I RISULTATI PREVISTI NEL PIANO EDUCATIVO. SENTENZA 532/2022 

29.09.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: scuola  - autismo - motivi di non ammissione

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DEL TAR MARCHE.-

3)CONCLUSIONI

[1]

IL FATTO

I ricorrenti[1], esercenti la responsabilità genitoriale, avevano impugnato la ammissione del figlio, affetto da spettro autistico, alla classe successiva, sul presupposto che tale decisione non avesse tenuto conto del peggioramento delle condizioni comportamentali dell'alunno e quindi del rendimento, connesso anche con le difficoltà causate dall'attivazione della didattica a distanza per un periodo rilevante a causa della pandemia.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR MARCHE

Il Tar Marche, Presidente Gianluca Morri ed Estensore Giovanni Ruiu, respingeva la richiesta genitoriale, confermando l'ammissione del minore all'anno successivo, in quanto

  • "pur riconoscendo che durante l'anno scolastico sono emerse difficoltà e rallentamenti con riguardo al progresso del minore, la decisione di promuovere il minore non appare immotivata o contradditoria".-
  • Il minore, pur mostrando un peggioramento tra il primo e il secondo quadrimestre, secondo gli obiettivi previsti dal PEI (Piano Educativo Individualizzato) approvato, ha ottenuto una valutazione sufficiente in tutte le materie e, in detta relazione, non vi nessuna indicazione circa l'utilità derivante da una eventuale ripetizione dell'anno scolastico".-

Per Il Collegio, la scuola, nell'ambito della discrezionalità che le è propria, è vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) come peraltro stabilito dall'art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017 (principio che vale per il PEI per alunni con disabilità certificata, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.lgs).-

[3]

CONCLUSIONI

A sostegno della bontà, perlomeno processuale, della decisione in commento, appare opportuno segnalare un'altra sentenza, questa volta del Tar Roma, n. 6624/2022, con la quale il Tribunale Amministrativo aveva evidenziato quali fossero, viceversa, i presupposti per non ammettere un alunno con disabilità, vale a dire una evidente regressione comportamentale e sotto il profilo del rendimento, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.-

Come si vede gli stessi criteri, seppure utilizzati in senso opposto, adottati dal Tar Marche.-

E' evidente, in ogni caso, la centralità del PEI, nel quale si fissano non solo i contenuti e le strategie, ma anche gli obiettivi che lo studente deve raggiugere durante l'anno scolastico. -

NOTE

[1] Rappresentati in giudizio dagli avvocati Elena Spina e Francesco Americo.-

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