PER IL TAR LOMBARDIA L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID, A CARICO DEL PERSONALE SANITARIO, SI ESTENDE ANCHE AGLI STUDENTI DI MEDICINA.COMMENTO ALLA SENTENZA 912/2022
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
Tags: studente di medicina - obbligo vaccinale - sussistenza
INDICE
· IL FATTO;
· LA DECISIONE DEL TAR MILANO.-
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IL FATTO
Uno studente tirocinante di Medicina, impugnava avanti il Tar Lombardia il provvedimento di sospensione disposto dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza, dal quale era stato attinto per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, sostenendo la tesi che lo status di "tirocinante" non comportasse l'applicazione del vincolo sanitario
[2]
LA DECISIONE DEL TAR MILANO.-
Il Tar Milano, tuttavia, respingeva tale tesi, ritenendo che
"l'estensione dell'obbligo vaccinale agli studenti impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi è rinvenibile la medesima ratio che sostiene la previsione dell'obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario, obbligo settoriale e non generalizzato, del tutto coerente con la tutela della salute dei pazienti e con l'affidamento che gli stessi ripongono nella somministrazione delle cure in condizioni di massima sicurezza. Il personale sanitario, proprio in ragione del contatto diretto con il paziente, è portatore di una posizione di garanzia per il bene dell'incolumità fisica dei soggetti in cura ed è proprio questa peculiare posizione giuridica a giustificare l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo e ad escludere che possa in ciò ravvisarsi una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei consociati (Cons. Stato sez. III 28 febbraio 2022 n. 1381)"nonché che "le essenziali e connaturate attività proprie di un tirocinio pratico non contemplano, realisticamente, modalità che non comportino un contatto diretto o prossimo con il paziente" e rilevando che "la partecipazione al corso di Medicina generale prevede una stretta interconnessione con le attività teoriche e quelle pratiche, pertanto non scindibili"; anche perché "le essenziali e connaturate attività proprie di un tirocinio pratico non contemplano, realisticamente, modalità che non comportino un contatto diretto o prossimo con il paziente".-
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