PER IL TAR LAZIO E’ ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO FINANZIERE MOTIVATA DALLA PRESENZA DI UN TATUAGGIO NON VISIBILE. SENTENZA N. 10840/2022
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: MILITARI - TATUAGGI - CONCORSO
INDICE
1) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DEL TAR LAZIO;
3) ALCUNE INTERESSANTI PRONUNCE SUL TEMA;
4) CONCLUSIONI.-
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IL FATTO
Un candidato[1] impugnava la determinazione con il quale era stato escluso dalla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri - anno 2021 per carenza dei requisiti psico-fisici in ragione della presenza di n. 2 tatuaggi, chiedendone l'annullamento, in particolare, contestandone l'inidoneità a recare nocumento al Corpo della Guardia di Finanza, in ragione dell'ubicazione degli estessi, in una regione del corpo non visibile indossando le divise di ordinanza, sostenendo inoltre che alla data di valutazione della Commissione, entrambi i tatuaggi erano in avanzato stato di rimozione.-
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LA DECISIONE DEL TAR
La questione dei tatuaggi degli appartenenti alle Forze dell'Ordine è un tema da sempre dibattuto, essenzialmente fondato sul principio stabilito dall'art. 721 del d.P.R. 90/2010 che, tanto, prevede: "l'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti".-
Il predetto principio, nella fase concorsuale, deve essere combinato con altro, quello del favor partecipationis del candidato, che comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso.-
Proprio per questo motivo, il Tar Lazio[2] accoglieva il ricorso, con la sentenza n. 10840/2022, sul presupposto che il tatuaggio, nel caso di specie, non fosse visibile.-
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ALCUNE INTERESSANTI PRONUNCE SUL TEMA
La presenza di un tatuaggio, di per sé, è circostanza neutra[3]:
- Ai fini dell'esclusione dall'arruolamento, il fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica valenza solo quando le dimensioni, o i contenuti, dell'incisione sulla pelle appaiano rivelatori di una personalità abnorme; oppure questi siano oggettivamente deturpanti la figura o comunque incompatibili con il possesso della divisa.- (Consiglio di Stato 5668/2012);
Quando la presenza di un tatuaggio assume rilevanza:
- Il tatuaggio assume rilevanza, quale causa di esclusione in tre ipotesi, previste come alternative: 1)tatuaggi situati sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme; 2)tatuaggi che per la loro sede e natura, siano deturpanti; 3)tatuaggi per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme. [...] le prime due ipotesi costituiscono chiare alterazioni fisiche, la terza, invece, costituisce più propriamente, oltre che una alterazione fisica, anche un indice di inidoneità psichica. (Consiglio di Stato Sentenza n. 4305/2018);
- I tatuaggi (anche in fase di rimozione) e gli esiti cicatriziali in genere (derivanti da qualunque causa se estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche della cute) sono sempre causa di inidoneità, qualora: a) indipendentemente dalla dimensione o dal soggetto rappresentato, si trovino nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme (dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell'ambito del servizio); b) a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall'uniforme, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.- (Consiglio di Stato 6155/2021);
- Nell'ambito di un concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato la presenza di un tatuaggio sul corpo di un concorrente può diventare causa di esclusione, anche se non collocato in parti visibili e coperte dall'uniforme, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell'ambito del servizio e laddove venga considerato dalla Commissione deturpante per sede e natura oppure indice di personalità abnorme in virtù del suo contenuto e di quanto da esso rappresentato.- (Consiglio di Stato 4925/2021).-
Sull'obbligo di motivazione del provvedimento di esclusione del candidato tatuato:
- Al fine dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato la presenza di tatuaggi sul corpo del candidato in zona coperta dall'uniforme comporta che l'amministrazione sia tenuta, ai fini dell'esclusione per la presenza del tatuaggio, a valutare e, conseguentemente, a motivare, in tal senso, la "rilevanza" dell'alterazione acquisita dalla cute e l'idoneità di essa a compromettere il decoro della persona e dell'uniforme.- (Consiglio di Stato 8717/2020).-
- Nell'ambito di un concorso per il reclutamento di personale nell'Arma dei Carabinieri, il giudizio di esclusione di un concorrente per la presenza sul suo corpo di uno o più tatuaggi, va espresso a seguito di adeguata istruttoria e deve essere congruamente motivato in ordine alla visibilità degli stessi non solo con riferimento l'ubicazione del tatuaggio, in termini di potenziale individuabilità, ma anche la sua effettiva consistenza.- (Consiglio di Stato 1962/2020).-
Sulla irrilevanza del processo di rimozione, in atto, ma non completato al momento della partecipazione al concorso militare:
- Va negata rilevanza al processo di rimozione in atto del tatuaggio, atteso che l'accertamento dei requisiti fisici deve avvenire avuto riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di una procedura selettiva.- (Consiglio di Stato 6155/2021).-
- La circostanza che il tatuaggio sia in fase di rimozione non è rilevante ai fini dell'esclusione del concorso; è rilevante che lo stesso fosse visibile al momento della visita concorsuale.- (Consiglio di Stato 1167/2022).-
- La successiva integrale rimozione del tatuaggio mediante laser non è rilevante ai fini dell'ammissione al concorso di Polizia di Stato, in quanto i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione e devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.- (Consiglio di Stato 4109/2020).-
- E' legittima l'esclusione da un concorso per l'assunzione di commissari della Polizia di Stato per la presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme, ancorché lo stesso sia stato completamente rimosso successivamente all'accertamento concorsuale.- (Consiglio di Stato 4386/2021).-
Anche la presenza di cicatrici conseguenza di rimozione del tatuaggio possono avere rilevanza:
- La presenza di cicatrici lasciate da un intervento per l'ablazione di tatuaggi può essere causa di esclusione da un concorso della Guardia di Finanza. La cicatrice determina l'esclusione qualora di natura deturpante, nel senso che, per l'ampiezza e la localizzazione, alteri la funzione fisiognomica ossia la percezione dell'aspetto fisico della persona.- (Consiglio di Stato 4432/2013).-
Sulla irrilevanza dei tatuaggi non visibili, perché in zone coperta, come nel caso in commento:
Proprio in relazione al tema relativo alla idoneità escludente dei tatuaggi situati in zone non visibili, nella sentenza in commento viene richiamato un importante precedente del Consiglio di Stato (C.d.S., sentenza 2950/2010) che tanto aveva stabilito: "laddove il tatuaggio non assuma alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme - la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o in altro modo.-
Ai fini dell'arruolamento nelle forze armate e di polizia il concetto di deturpamento, sotteso ai tatuaggi è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possano essere visti e suscitare quindi visivamente e psicologicamente un giudizio di disgusto o comunque negativo dell'aspetto fisico-estetico. Ne consegue che quando tali tatuaggi sono collocati in posti coperti dell'uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non percepibili.- (Consiglio di Stato 6100/2012).-
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CONCLUSIONI
La sentenza è molto importante, perché, di fatto, apre le porte concorsuali ai candidati (finanzieri) tatuati, purchè non visibili, ma, di fatto si tratta di un orientamento già applicato in altri concorsi nelle forze armate, in base al quale: "la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere "rilevante" e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell'uniforme, con conseguente onere per l'Amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all'arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento".- (Tar Lazio n. 13315/2019, che richiama le sentenze del Consiglio di Stato n. 6640/2019, nonché la n. 4305/2018 e 3525/2012 e del Tar Lazio n. 8499/2018 e n. 1073/2019).-
NOTE:
[1] Rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.-
[2] Collegio così composto Roberto Politi, Presidente Dalila Satullo, Referendario e Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore.-
[3] A differenza dei piercing o degli orecchini in assoluto vietati.-
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